Imposte

Cessioni, l’ultima manovra sblocca i vecchi crediti delle banche

La conversione del decreto 73 ha reso retroattive le nuove norme sulla ricessione: questo favorirà chi ha acquisito i crediti e, in base alle varie fasi transitorie, non poteva più trasferirli

di Giorgio Gavelli

L’emendamento alla legge di conversione del Dl semplificazioni fiscali (Dl 73/2022), che rende pienamente retroattive le nuove regole in materia di cessione dei crediti, sblocca diverse ulteriori cessioni che il testo precedente rendeva impossibili.

Si ricorderà, infatti, che l’articolo 14 del decreto Aiuti (post conversione) ha consentito a banche e soggetti appartenenti a gruppi bancari una ulteriore cessione «a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206», vale a dire, sostanzialmente, a tutti i soggetti dotati di partita Iva. Tenendo anche presente che:

1 non è necessario per gli istituti cedenti aver terminato il numero delle cessioni legalmente possibili;

2 non è consentita al cessionario (professionista o impresa) alcuna ulteriore cessione.

Il bisticcio tra una decorrenza pienamente retroattiva – intuibile dalla lettura del comma 1-bis dell’articolo 14 del Dl n. 50/2022 – ed una limitazione delle nuove regole alle sole comunicazioni di prima cessione o sconto inviate all’Agenzia dal 1° maggio scorso – espressamente disposta dal comma 3 dell’articolo 57 del medesimo decreto – viene ora risolto in favore della prima soluzione, grazie all’abrogazione del comma 3, «al fine di consentire la corretta applicazione delle disposizioni».

Pur nella difficoltà di ricostruire una situazione che si è andata consolidando attraverso moltissime modifiche, a volte di brevissima durata, l’effetto pratico della correzione operata dal decreto semplificazioni dovrebbe essere quello di far guadagnare un ulteriore passaggio a crediti che avevano ormai esaurito le proprie possibilità di trasferimento, rendendo possibile (essenzialmente ai soggetti vigilati) cedere ai propri correntisti una mole maggiore di importi compensabili.

Si giunge a nostro avviso a questo risultato, confrontando la tabella presente a pagina 23 della Circolare n. 19/E del 27 maggio scorso (che fotografa la situazione in essere prima dell’applicazione del decreto Aiuti) con la situazione attuale, che può essere esemplificata dalla tabella pubblicata in pagina, tenendo ovviamente conto del passaggio intervenuto tra prima versione del Dl n. 50/2022 e le sue successive modifiche.

Tralasciando, quindi, i crediti con prima opzione comunicata dal 1° maggio (per i quali le vicissitudini del decreto Aiuti hanno influito semplicemente sulla tipologia di cessionari ammessi alla “quarta cessione”), facciamo due esempi di nuove opportunità concesse dalla retroattività generalizzata del nuovo comma 1 dell’articolo 121 del decreto Rilancio, permessa dagli emendamenti al decreto Semplificazioni.

Un credito da prima cessione comunicata alle Entrate dal 17 febbraio ed entro il 30 aprile 2022, se era entrato nell’orbita dei soggetti vigilati non poteva uscirne, e il secondo soggetto vigilato doveva per forza compensare. Ora, invece, tanto il primo quanto il secondo cessionario vigilato potranno cedere, anche parzialmente, il credito ad un proprio correntista con partita Iva.

Alla stessa conclusione si giunge con un credito trasferito uno o più volte a chiunque con comunicazioni trasmesse entro il 16 febbraio, a cui ha fatto seguito una cessione “jolly” (a chiunque) comunicata dal 17 febbraio al 30 aprile: anche questo credito, una volta trasferito a soggetti vigilati, con le vecchie regole restava in tale recinto, mentre ora può transitare (anche parzialmente) da questi ultimi al correntista imprenditore o professionista, per poi essere destinato esclusivamente alle compensazioni.

Quali effetti avranno queste aperture sulla capacità del sistema bancario di tornare ad essere un immediato interlocutore per i nuovi crediti fiscali è presto per dirlo. Va comunque ricordato, come di recente hanno confermato la risoluzione n. 45/E/2022 e la risposta ad interpello n. 406/2022, che i passaggi infragruppo a livello di consolidato fiscale dei bonus edilizi (nei limiti e con le regole proprie di tale regime) sono considerati, a questi fini, delle “non cessioni”, il che consente ai gruppi apprezzabili sistemazioni preventive. Ragionamenti che, a nostro avviso, si applicano anche ai vari casi di trasparenza fiscale, come ad esempio nel passaggio del credito dalla società di persone al proprio socio.

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