Chance Iri per le «piccole» Srl
Il regime di tassazione separata dell’Iri non è applicabile solo alle imprese individuali e alle società di persone in contabilità ordinaria, ma anche ad alcune società a responsabilità limitata (Srl).
Il nuovo articolo 55-bis del Tuir, al comma 6, richiama solo le Srl a stretta base proprietaria, cioè quelle la cui compagine societaria è rappresentata da persone fisiche in numero non superiore a dieci soci (20 nel caso di società cooperativa). Inoltre, va distinto il caso della società neocostituita – per la quale sono esperibili diverse scelte – dalla società già in essere che sembra possa applicare la flat tax solo se ha già optato per il regime di trasparenza.
Le Srl neocostituite
Per una Srl con compagine “ridotta”, così come definita dall’articolo 55-bis sono possibili tre scelte:
• regime Ires ordinario, applicabile senza eseguire alcuna opzione;
• regime della trasparenza, applicabile tramite opzione da eseguirsi con comunicazione entro il 30 settembre dell’anno di costituzione (e validità triennale);
• regime Iri, subordinato all’esercizio di un’opzione da eseguirsi con il modello Redditi riferito al periodo d’imposta dal quale lo si vuole applicare.
Sintetizzando i trattamenti fiscali possibili, potremo dire che:
• nel regime ordinario si applica l’Ires al 24% e i dividendi erogati generano reddito da capitale per il socio persona fisica (con inserimento nel reddito complessivo o tassazione sostitutiva al 26% a seconda del tipo di partecipazione);
• nel regime di trasparenza il reddito è imputato al socio in base alla sua percentuale di partecipazione;
• nel regime Iri il reddito è tassato con imposta proporzionale al 24%, ma i dividendi rappresentano un costo per la società e concorrono interamente alla formazione del reddito personale del socio.
Per una Srl neocostituita nel 2017 può essere conveniente aderire alla flat tax. Se il reddito presunto fosse molto alto, in misura tale da rendere preferibile l’imposta proporzionale anziché quella progressiva, il regime ordinario Ires consentirebbe di applicare la medesima aliquota (24%), ma in presenza di prelevamenti risulterebbe meno gravoso il regime Iri. Di contro, se non fossero previsti dividendi erogabili ai soci il regime ordinario presenterebbe un carico fiscale analogo (probabilmente preferibile per la maggiore semplicità di gestione).
D’altro canto, se i prelevamenti fossero molto elevati e prossimi all’intero utile prodotto, il carico Irpef personale del socio generato dal prelevamento renderebbe la tassazione simile a quella ottenibile con il regime della trasparenza (articolo 116 del Tuir).
In ogni caso bisogna capire come attivare il regime Iri. La norma non è di facile lettura, poiché da una parte la modifica è collocata nell’articolo 116 del Tuir (quindi sembra destinata alle società che sono in trasparenza) e dall’altra viene rubricata come «Opzioni per le società a ristretta base societaria». Questa etichetta sembra rendere possibile l’opzione per l’Iri da parte di tutte le società che presentano i requisiti della piccola base proprietaria. Pertanto, in assenza di opzioni si applicherà il regime ordinario Ires; con l’opzione per la trasparenza si avrà un vincolo triennale; con l’opzione per l’Iri il vincolo sarà quinquennale. Resta da capire cosa accadrà se nel corso del quinquennio venga meno la ristretta base proprietaria, ad esempio, se diventa socia un’altra società: è ragionevole pensare che tale circostanza annulli il regime, similmente a quanto accade per la trasparenza (circolare 49/E/2004, paragrafo 3.4).
Srl già in trasparenza
Un margine di convenienza dell’Iri sembra emergere anche per le Srl che sono già in regime di trasparenza con vincolo triennale e che, per vari motivi, vorrebbero abbandonare il principio di imputazione dei redditi ai soci. Ad esempio, per effetto di un reddito previsionale 2017 che si preannuncia decisamente elevato.
Per questi soggetti non si potrebbe tornare in regime ordinario Ires, a causa della valenza triennale dell’opzione. Occorre, invece, valutare se sia possibile passare all’Iri durante il triennio della trasparenza, oppure se al contrario il vincolo triennale escluda l’applicazione della flat tax fino al decorso del triennio.
Se così fosse, l’unico modo per disapplicare la trasparenza sarebbe precostituire le condizioni per “uscire” dall’articolo 116. Ad esempio, tramite cessione di quota a una società. Tale operazione, però, escluderebbe anche l’Iri, quindi resterebbe solo il regime ordinario. Sul punto occorre attendere chiarimenti dalle Entrate.