Controlli e liti

Chiusura liti con la zavorra-Inps

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di Salvina Morina e Tonino Morina

La chiusura delle liti pendenti ha effetto solo ai fini delle imposte e dei relativi interessi e sanzioni. Per l’agenzia delle Entrate, risposta 2.2 «contributi previdenziali» della circolare 23/E del 25 settembre 2017, la definizione agevolata delle liti pendenti, a norma dell’articolo 11 del decreto legge 50/2017, «non può riguardare i contributi previdenziali, in quanto non rientranti nella giurisdizione tributaria».

Ai fini Inps, viene perciò confermata l’interpretazione fornita dall’istituto previdenziale con la circolare 140 del 2 agosto 2016, in occasione della precedente chiusura liti, a norma dell’articolo 39 del decreto legge 98/2011. Indicazioni che valgono anche per la nuova chiusura, di cui all’articolo 11 del decreto legge 50 del 24 aprile 2017.

Chiusura lite irrilevante per l’Inps

Per l’Inps, in base a quanto riportato nella predetta circolare, nei casi di chiusura di lite «non può ritenersi che la definizione della lite… determini la quantificazione di un reddito inferiore rispetto a quello oggetto dell’accertamento. Quindi, in relazione agli accordi di chiusura agevolata delle liti fiscali pendenti, gli stessi non avranno efficacia sulle azioni di recupero promosse dall’Istituto il quale procederà alla riscossione degli importi da versare a titolo di contributi calcolati sull’intero ammontare originariamente accertato».

Per l’agenzia delle Entrate, nella richiamata risposta 2.2 della circolare 23/E,«in definitiva, i contributi richiesti con avviso di addebito (o cartella esattoriale) non dovranno essere oggetto di annullamento (sgravio) e dovranno essere versati dal contribuente per l’intero ammontare originariamente quantificato dall’agenzia delle Entrate».

Valore lite al netto degli annullamenti

I contributi Inps possono però essere ridotti o azzerati nel caso in cui l’ufficio abbia rideterminato la pretesa impositiva e, di conseguenza, ridotto l’ammontare dei contributi Inps, come indicati nell’originario atto di accertamento.

Per i contribuenti che si avvalgono della chiusura della lite pendente, il valore della lite va infatti determinato al netto di eventuali importi annullati in sede di autotutela parziale, di quelli definiti a seguito di conciliazione o mediazione che non abbiano definito per intero la lite, ovvero per i quali si sia formato un giudicato interno sfavorevole all’ufficio. In verità, la parte della controversia sulla quale si è formato il giudicato interno, sfavorevole all’amministrazione finanziaria, deve considerarsi non più pendente.

Allo stesso modo, qualora l’ufficio, in esercizio del potere di autotutela, abbia annullato parzialmente l’atto impugnato, deve ritenersi non più pendente la parte del rapporto controverso oggetto di annullamento (circolare 22/E del 28 luglio 2017, paragrafo 4 «determinazione degli importi dovuti»). Per l’agenzia delle Entrate, «anche in tal caso la parte di provvedimento impugnato annullata ex tunc non concorre alla determinazione del valore della lite, essendo stata rimossa al riguardo ogni ragione di contrasto» (circolare 17/E del 21 marzo 2003).

Questo significa che la parte dell’accertamento annullata in autotutela, così come riduce il costo della chiusura della lite pendente ai fini delle imposte e degli interessi dovuti, può ridurre o azzerare l’ammontare dei contributi Inps dovuti. Può essere il caso del contribuente che si avvale della definizione agevolata sulla base delle richieste dell’ufficio, al netto degli annullamenti operati in autotutela. A seguito della rideterminazione delle imposte, l’imponibile originariamente accertato viene ridotto al di sotto del minimo di reddito e, pertanto, nulla dovrà pagare a titolo di contributi Inps.

Le sentenze favorevoli ai contribuenti

Va anche detto che sono diverse le sentenze a favore dei contribuenti che annullano le richieste dell’istituto previdenziale.

È illegittima la richiesta dell’Inps, che pretende l’intero importo dei contributi accertati dall’agenzia delle Entrate, senza considerare che il contribuente ha definito la lite con il Fisco.

Per il tribunale ordinario di Milano, sezione lavoro, sentenza 5304/2013, udienza del 21 giugno 2013, va dichiarata illegittima la richiesta dei contributi Inps «con tutte le conseguenze di legge, tenuto conto che non è stato richiesto un diverso accertamento dell’obbligo contributivo eventualmente sulla base dell’accordo intervenuto tra contribuente e fisco». Il tribunale di Milano, oltre a dichiarare inesistente il credito, condanna l’Inps «a rimborsare alla ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi euro 1.500 oltre accessori». Insomma, è vero che la chiusura delle liti è una chiusura a metà, vale solo per il Fisco e non per l’Inps, ma l’istituto previdenziale non può pretendere nulla, basando la propria richiesta solo sull’accertamento emesso dall’agenzia delle Entrate.

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