Imposte

CIRCOLARI 24/Iva, con la navigazione in alto mare cessione non imponibile

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di Michele Brusaterra


Per la determinazione della prevalenza dei viaggi in «alto mare», condizione necessaria per l’applicazione della non imponibilità Iva nella cessione della nave, si deve avere riguardo al numero di viaggi e non, invece, alla distanza navigata.

Con la risoluzione n. 6/E dello scorso 16 gennaio, l’agenzia delle Entrate torna, dopo poco più di un anno dalla risoluzione n. 2/E del 12 gennaio 2017, sul tema delle navi che, se adibite a navigazione in «alto mare», possono essere cedute non imponibili a Iva, in base all’articolo 8-bis, comma 1, lett. a, del Dpr 633/1972.

Premettendo che la risoluzione n. 2/E/2017 aveva chiarito che per verificare la condizione normativa che prevede che la nave sia «adibita alla navigazione in alto mare» si deve avere riguardo al fatto che nell’anno precedente la nave stessa abbia effettuato viaggi in misura superiore al 70 per cento, del totale dei viaggi, in alto mare, ossia oltre le 12 miglia marine, la risoluzione 5/E evidenzia che per viaggi si intende fare riferimento «agli spostamenti tra porti (italiani, Ue o extra Ue) che la nave effettua per rendere un servizio di trasporto passeggeri oppure ai fini della propria attività commerciale, nell’ambito della quale sono effettuate operazioni di carico/scarico merci o di imbarco/sbarco passeggeri».

Chiarendo altresì che per la determinazione del 70 per cento si deve tenere conto del numero di viaggi e non, invece, della distanza navigata e che per aversi un viaggio in alto mare è sufficiente che la nave superi semplicemente le 12 miglia marine, a prescindere dalla rotta seguita, l’agenzia delle Entrate fa presente che non concorrono, invece, a formare la predetta percentuale i cosiddetti spostamenti tecnici fra cantieri o porti.

Per quanto riguarda, invece, la documentazione ufficiale idonea a provare la prevalenza dei viaggi in alto mare, l’amministrazione finanziaria contempla ogni documentazione che provenga dall’armatore o dal soggetto che ha la responsabilità della nave come, per esempio, il comandante, purché siano in grado di indicare «con precisione e coerenza», le tratte marittime effettuate dalla nave.

Ove, dunque, il fornitore sia in grado di acquisire i predetti documenti, l’agenzia delle Entrate ritiene che egli abbia verificato in modo idoneo che la nave sia adibita prevalentemente ai viaggi in «alto mare», mentre ove invece non sia possibile l’esibizione di tale documentazione, è ammesso il ricorso, al fine di dimostrare la predetta prevalenza, a una dichiarazione dell’armatore, del comandante della nave o di chi ha la responsabilità gestionale effettiva della nave. In ognuno di questi casi il fornitore può porre in essere una cessione non imponibile.

Se in fase di controllo viene accertato che la dichiarazione, rilasciata dall’acquirente, non trova riscontro nella documentazione in possesso di quest’ultimo, il fornitore sarà tenuto al versamento dell’imposta e degli interessi di mora, ma non delle sanzioni.

Se, invece, la non imponibilità è applicata in maniera provvisoria, basata sulla dichiarazione di uso futuro, in alto mare, della nave, da parte dell’acquirente, qualora a consuntivo non si verifichi la prevalenza (70 per cento) dei viaggi in alto mare, allora lo stesso acquirente dovrà comunicare tale fatto al fornitore che dovrà, a sua volta, emettere le relative note di variazione. Anche in tale caso il fornitore verserà l’imposta o la maggiore imposta con gli interessi di mora, ma non sarà assoggettato a sanzione amministrativa, vista la propria «condotta diligente».


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