Sinora l’agenzia delle Entrate ha assoggettato la clausola penale per ritardo o inadempimento, inserita volontariamente dalle parti in un contratto, a imposta di registro in misura fissa considerandola una disposizione autonoma rispetto al contratto. Ora la Cass. 30983/2023 adotta una soluzione opposta e giudica che, ai fini dell’articolo 21 del Tur, la clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) non sia soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell’imposizione della disposizione più onerosa prevista dal comma 2 di tale articolo.
La clausola penale nei contratti
Le parti di un contratto possono stabilire che, in caso di inadempimento o di ritardo nell’adempimento, il debitore compia una determinata prestazione – normalmente il pagamento di una somma di denaro – a favore del creditore. Come stabilisce l’articolo 1382 c.c. la clausola penale “ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore”. La clausola esonera dal provare il danno e il suo ammontare; si configura, quindi, come...