Coadiuvante agricolo senza bonus Imu
Con ordinanza del 12 maggio 2017 la Cassazione nega i benefici Ici/Imu al coadiuvante agricolo.
Si tratta di una pronuncia molto importante perché sul punto si era formato un contrasto interpretativo tra il Dipartimento delle finanze e l'Anci Emilia Romagna.
Come noto la normativa Ici/Imu concede benefici ai coltivatori diretti iscritti alla previdenza agricola che «possiedono e conducono» il terreno agricolo.
Il ministero nella nota prot. 20535 del 23 maggio 2016 aveva ritenuto che al coadiuvante agricolo spettano tutte le agevolazioni attribuibili al coltivatore diretto. Da un lato, infatti, l'iscrizione nei medesimi elenchi previdenziali permette di ritenere sussistente il requisito soggettivo dell'essere coltivatore diretto. Anche il requisito oggettivo della conduzione diretta sarebbe rispettato perché «il coadiuvante stesso risulta proprietario/comproprietario dei terreni agricoli coltivati dall'impresa agricola diretto coltivatrice, di cui è titolare un altro componente del nucleo familiare».
Questa tesi è stata subito osteggiata da Anci Emilia Romagna, con la circolare n.92 del 30 maggio 2016.
Ad avviso dell'Anci regionale, invece, non sussistono né il requisito soggettivo né quello oggettivo. Il primo perché se anche il coadiuvante è iscritto alla stessa forma previdenziale del coltivatore diretto, non per questo acquista la qualifica di coltivatore, ovvero di imprenditore agricolo.
Anche il requisito oggettivo sarebbe assente in quanto «nel caso del coadiuvante manca la conduzione diretta, visto che i terreni sono dati in comodato/affitto al titolare dell'impresa agricola e ciò è sufficiente ad escludere la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa».
La Corte di cassazione nell'ordinanza 12 maggio 2017, n. 11979, sposa quest'ultima tesi, riagganciandosi ad altri precedenti specifici (Cass. n. 10144/2010 e n. 4093/2015) che avevano escluso la spettanza dei benefici nel caso di assenza di conduzione diretta da parte del soggetto passivo.
Sulla base di queste premesse, la Corte ha ritenuto non applicabile la finzione giuridica, in base alla quale l'area fabbricabile si considera come terreno agricolo se posseduta e condotta da un coltivatore diretto, in quanto «la contribuente, iscritta negli elenchi dei coltivatori diretti e proprietaria del fondo, non lo conduce direttamente per averlo concesso in locazione al figlio», rimanendo, altresì irrilevante la qualifica di coadiuvante nell'impresa che conduce il fondo.