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Coltivatori diretti e Iap, redditi dei terreni da dichiarare anche se non sono tassati

Per evitare il prelievo Irpef è necessaria l’iscrizione alla previdenza agricola

di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

I contribuenti che possiedono e/o coltivano terreni devono compilare il quadro A del modello Redditi 2021 per dichiarare redditi dominicali e agrari; se in possesso della qualifica di Imprenditore agricolo professionale (Iap) o coltivatori diretto (Cd), i redditi vanno comunque dichiarati ma non sono oggetto di tassazione.

Le regole ordinarie

I redditi dei terreni sono due: il reddito dominicale, che deve essere dichiarato dal proprietario e il reddito agrario che, invece, deve essere dichiarato da chi svolge l’attività agricola. Entrambi i redditi vanno indicati nelle colonne 1 e 3 del rigo RA del modello Redditi, come risultano dalle visure catastali, mentre nelle colonne 11 e 12 vanno indicati i redditi rivalutati. Il reddito dominicale si rivaluta dell’80% e quello agrario del 70% (tranne nel caso in cui siano concessi in affitto a giovani Iap e coltivatori diretti per almeno 5 anni) ed entrambi di un ulteriore 30% (tranne che per Iap e Cd).

Per i terreni non affittati l’Imu sostituisce l’Irpef e le relative addizionali sul reddito dominicale, mentre il reddito agrario continua ad essere assoggettato alle ordinarie imposte sui redditi. Pertanto, coloro che hanno già versato l’Imu, possono non tassare il reddito dominicale. Non sono soggetti all’Imu i terreni ubicati in comuni montani indicati nella circolare 9/1993, i terreni posseduti da Iap e coltivatori diretti, quelli ubicati nei comuni delle isole minori e quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.

Le agevolazioni per Iap e coltivatori diretti

Iap e coltivatori diretti, anche per l’anno 2020, godono invece dell’esenzione. La legge 232/2016, con il comma 44, esclude, infatti, dalla formazione della base imponibile Irpef i redditi dominicali e agrari dei terreni posseduti dai soggetti in possesso delle prefette qualifiche, purché iscritti nella previdenza agricola. L’esonero era stato previsto inizialmente per il triennio 2017 – 2019 e poi esteso anche al periodo 2020 e 2021. I redditi devono comunque essere indicati nel quadro RA barrando la casella «10» (Coltivatore diretto o Iap) e indicando l’importo dei redditi non imponibili nella colonna «13» del quadro RA e nel rigo RN50, colonna 2 (fondiari non imponibili).

Il caso dei soci di società

L’esenzione da Irpef spetta alle persone fisiche in possesso della qualifica agricola anche se soci di società semplice. In questa ipotesi, la società deve barrare la casella 10 del quadro RA del modello Reddito SP e i redditi dominicale e agrario, rispettivamente rivalutati dell’80 e del 70%, vanno indicati nelle colonne 13 e 14 del rigo RA1; l’ulteriore rivalutazione del 30% non si applica considerato che la società è Iap. Qualora ci siano, nella società, anche soci non in possesso della qualifica agricola che, quindi non possono fruire dell’agevolazione, la società deve determinare il maggior reddito da attribuire a questi ultimi riportando l’importo del maggior reddito dominicale e agrario, rispettivamente, nei campi 15 e 16 della sezione II del quadro RO.

I soci di società agricole come le Snc, Sas e Srl trasparenti che hanno optato per la tassazione catastale (articolo 1, comma 1093, legge n. 296/2006) non possono, invece, fruire dell’esonero (circolare 8 del 7 aprile 2017, paragrafo 9).