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Colture arboree, maxi ammortamento esteso anche al triennio 2023-2025

Chance ampliata in conversione del Milleproroghe. L’incrememento del 20% della quota deducibile si applica per tutte le colture arboree che hanno una funzione strumentale, anche se non produttiva

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di Alessandra Caputo e Marcello Valenti

Maxi ammortamento per le colture arboree anche per il periodo 2023-2025. La legge di conversione del decreto Milleproroghe (Dl 198/2022), approvata definitivamente alla Camera il 23 febbraio 2023, ha modificato l’articolo 15, aggiungendo il comma 1-septies che estende la maggiorazione per le spese sostenute per gli impianti di nuove colture arboree già prevista per il periodo 2020-2022.

La norma era stata introdotta dal comma 509 dell’articolo 1 della legge 160/2019 (legge di Bilancio per l’anno 2020) e prevedeva per gli esercizi 2020, 2021 e 2022 che la quota deducibile dell’ammortamento delle spese sostenute per i nuovi impianti di colture arboree fosse incrementata del 20%. Per effetto del comma 1-octies, il periodo di vigenza della norma viene esteso anche al triennio 2023 – 2025.

Possono fruire dell’agevolazione tutti i soggetti che determinano le imposte secondo le regole del reddito di impresa ancorché non operino in agricoltura: la norma, infatti, fa riferimento all’articolo 108 in materia di costi pluriennali e non opera alcuna esclusione soggettiva. Al contrario, non possono fruire della agevolazione le imprese agricole costituite sotto forma di ditta individuale, società semplice o società che ha optato per la determinazione catastale dei redditi ai sensi del comma 1093 della legge 296/2006, poiché tali soggetti non dichiarano un reddito di impresa ma il reddito catastale dei terreni condotti.

I nuovi impianti ricompresi nell’agevolazione sono quelli relativi alle colture arboree e cioè «la vite, l’olivo, i frutti maggiori (pero, melo, pesco, eccetera), gli agrumi, i frutti minori, i piccoli frutti, i frutti tropicali e subtropicali e le piante forestali» come chiarito nelle schede di lettura di accompagnamento al decreto. Sono escluse le spese sostenute per l’acquisto dei terreni.

Le colture arboree, diverse da quelle destinate alla produzione di legno, che sono qualificate tra le rimanenze, non sono ricomprese tra i beni elencati dal decreto ministeriale 31 dicembre 1988 e pertanto non sono considerate beni ammortizzabili per i quali è previsto un coefficiente di ammortamento rilevante ai fini delle imposte sui redditi.

Al contempo, come chiarito nella circolare 11/1991 del ministero delle Finanze, sezione Imposte dirette, le spese sostenute per l’impianto di colture arboree rientrano tra i costi pluriennali deducibili in base al disposto dell’articolo 108 del Tuir. Pertanto, tali spese saranno deducibili in quote annuali imputabili a ciascun esercizio nel quale l’investimento contribuisce alla produzione del reddito. In altre parole, tali spese dovranno essere integralmente capitalizzate nel momento in cui vengono sostenute e non saranno portate in ammortamento fino a quando i beni realizzati non entrano in produzione. Da questo secondo momento, corrispondente a quando le piante inizieranno a produrre i frutti, producendo quindi un reddito, i costi pluriennali saranno dedotti in quote imputabili a ciascun esercizio. Considerato che molte piante non sono produttive di reddito nei primi anni della propria vita, la stesura iniziale del comma 509, che riconosceva il maxi-ammortamento per gli anni 2020 – 2022 ai nuovi impianti, rendeva inapplicabile l’agevolazione. Per effetto delle modifiche apportate dal comma 1-septies, che estende il maxi-ammortamento anche agli anni 2023 – 2025, la norma diventa fruibile ad un maggior numero di imprese o perlomeno alle imprese che hanno realizzato nuovi impianti nel periodo 2020 – 2022 che sono entrati solo ora in produzione.

Il maxi ammortamento trova applicazione per tutte le colture arboree che hanno una funzione strumentale, anche se non produttiva. Può essere il caso di un filare, o di una siepe, utilizzati come confine o per attutire i rumori o gli odori. Per tali nuovi impianti, il maxi-ammortamento trova applicazione da subito poiché non è necessario attendere l’entrata in produzione del bene che coincide con la stessa piantumazione.