Comodato, ammortamento delle spese per migliorie in base all’utilità futura
In mancanza di un termine contrattuale di scadenza del comodato, l’ammortamento andrà determinato sulla base del periodo di utilità futura delle migliorie apportate
Il principio contabile dell’organismo italiano di contabilità, Oic 24, relativo alle immobilizzazioni immateriali, chiarisce che i costi sostenuti per migliorie e spese incrementative su beni presi in locazione dall’impresa (anche in leasing) sono capitalizzabili ed iscrivibili tra le “altre” immobilizzazioni immateriali se le migliorie e le spese incrementative non sono separabili dai beni stessi (ossia non possono avere una loro autonoma funzionalità); altrimenti sono iscrivibili tra le immobilizzazioni materiali nella specifica voce di appartenenza. Lo stesso principio può essere applicato anche al comodato. Sempre il principio contabile citato afferma che l’ammortamento dei costi per migliorie dei beni di terzi si effettua nel periodo minore tra quello di utilità futura delle spese sostenute e quello residuo della locazione, tenuto conto dell’eventuale periodo di rinnovo, se dipendente dal conduttore. Nel caso del lettore, in mancanza di un termine contrattuale di scadenza del comodato, l’ammortamento andrà determinato sulla base del periodo di utilità futura delle migliori apportate.
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