Compensazione orizzontale vietata nel gruppo Iva
L’interpello 355 nega l’uso dei crediti anche per la rappresentante. Il soggetto passivo è unitario
La compensazione orizzontale dell’Iva del gruppo con i propri crediti d’imposta è vietata anche in capo alla rappresentante. È questo il contenuto della risposta 355/2021 del 19 maggio.
La fattispecie riguarda un gruppo Iva in cui le liquidazioni periodiche a debito e l’eventuale versamento di Iva sono ascrivibili all’attività (separata) di leasing che appartiene alla rappresentante stessa. Al riguardo l’articolo 4 del Dm 6 aprile 2018 stabilisce che:
• ai fini del versamento dell’imposta a debito non è ammessa la compensazione, ex articolo 17 del Dlgs 241/97, con i crediti relativi ad altre imposte o contributi maturati dai partecipanti al gruppo (comma 3)
• il credito d’imposta annuale o infrannuale maturato dal gruppo Iva non può essere utilizzato in compensazione, in base all’articolo 17, con i debiti relativi ad altre imposte e contributi dei partecipanti (comma 4).
L’istante basandosi sulla distinzione terminologica fra i partecipanti e il rappresentante (non citato nel Dm e nel decreto Iva) e con le dovute analogie rispetto all’Iva di gruppo sostiene che la compensazione in capo al rappresentante sia effettuabile.
La visione dell’Agenzia è contraria. Infatti la differenza fra i due istituti emerge anche in relazione alla responsabilità. Nel gruppo Iva esiste una responsabilità solidale per imposta, sanzioni e interessi fra il rappresentante di gruppo e i partecipanti (articolo 70-octies) per via dell’unitarietà del soggetto passivo, come chiarito anche dalla relazione illustrativa.
Diverso è il caso dell’Iva di gruppo in cui la responsabilità solidale di ciascuna società controllata è limitata, invece, al proprio debito periodico trasferito alla procedura. Infatti dell’omesso versamento risponde solo la controllante (risoluzione 16/E/01). In questa procedura la controllante potrà compensare il risultato annuale della liquidazione di gruppo con i propri crediti e debiti in virtù del fatto che avoca a sé il risultato annuale della procedura, di cui risponde anche in termini di garanzie.
Differente è il ruolo del rappresentante del gruppo Iva, quale soggetto passivo autonomo e distinto, di cui il rappresentante resta comunque un mero partecipante. Esso infatti può ben essere sostituito (articolo 70-septies, comma 3) mentre la controllante dell’Iva di gruppo se viene meno fa cessare l’intera procedura. Le differenze si evincono anche dalle modalità con cui si compila il modello F 24 nei due casi, derivandone che l’uso in compensazione dei crediti del Rappresentante per pagare i debiti del gruppo Iva risulterebbe nei fatti un accollo del debito altrui assolto mediante compensazione contravvenendo all’articolo 1 del Dl 124/19.