Compensazione delle spese anche per il contributo unificato
La sentenza che dispone la compensazione delle spese impedisce che venga posto integralmente a carico del ricorrente il contributo unificato dal medesimo corrisposto, essendo necessario seguire il regime determinato dal giudice per le spese del giudizio, al cui interno si colloca il contributo unificato in forza dell’articolo 15, comma 2 -ter, introdotta dal Dlgs 156/2015. A tale conclusione è l’ ordinanza 29681/2017 della Cassazione .
Due contribuenti hanno proposto ricorso per Cassazione, impugnando la sentenza resa dalla Ctr Lombardia 104/1/2016 con la quale, in accoglimento del ricorso introduttivo e decidendo in sede di rinvio disposto dalla stessa Suprema corte con l’ordinanza 22367/2014, sono stati annullati gli avvisi emessi a carico dei contribuenti per la ripresa a tassazione di vari tributi in qualità di soci di una Srl, cancellata dal registro delle imprese il 27 dicembre 2007, con compensazione delle spese dell’intero giudizio e rigetto della richiesta di rimborso del contributo unificato. Secondo il giudice d’appello ricorrevano i presupposti per la compensazione delle spese, tenuto conto del comportamento tenuto dai ricorrenti, i quali si erano liberati delle quote sociali solo pochi giorni prima dell’approvazione del piano di riparto relativo al bilancio finale di liquidazione della società e dei peculiari caratteri della vicenda sottostante gli accertamenti.
Con motivo di ricorso i due contribuenti hanno prospettato la violazione dell’articolo 92 del Codice di procedura civile come modificato da Dl 132/2014 e dell’articolo 15 Dlgs 546/1992, lamentando altresì l’erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui aveva posto a carico dei ricorrenti vittoriosi i contributi unificati dei differenti gradi di giudizio.
A parere del collegio di legittimità il motivo risulta essere fondato in quanto, per effetto dell’articolo 13 del Dl 132/2014, coordinato con la legge di conversione 162/2014 («Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione e altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile»), l’articolo 92, comma 2, del Codice di procedura civile è stato sostituito e pertanto «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero». L’articolo 13, comma 2, ha poi chiarito che «la disposizione di cui al comma 1 si applica ai procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», termine coincidente con il 10 novembre 2014.
È risultata pertanto fondata la censura con la quale si è prospettata l’erroneità della statuizione del giudice d’appello che, dopo aver disposto la compensazione delle spese, ha ritenuto dovuti dai ricorrenti i contributi unificati «in adempimento di un obbligo di legge».
La Suprema corte ha ritenuto che la Ctr abbia omesso di considerare la disposizione all’articolo 15, comma 2- ter, introdotta dal Dlgs 156/2015 entrata in vigore il 1° gennaio 2016 e, dunque, in epoca anteriore alla pubblicazione della sentenza impugnata. Alla stregua di tale disposizione «le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l’imposta sul valore aggiunto, se dovuti». Sulla base di questa previsione, il giudice d’ appello, nel liquidare le spese dell’intero giudizio, avrebbe dovuto considerare che proprio la disposta compensazione impediva che fosse rimesso integralmente a carico dei ricorrenti il contributo unificato dai medesimi corrisposto, dovendo lo stesso seguire il regime determinato dal giudice per le spese del giudizio, al cui interno si colloca.
Di conseguenza la Suprema corte è risultata ferma nell’agganciare il riconoscimento del contributo unificato alla statuizione di condanna alle spese del soccombente.
Cassazione, ordinanza 29681/2017