Compensazioni telematiche, arrivano i codici tributo ad hoc
L’agen zia delle Entrate fissa le regole per le compensazioni che devono passare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalle stesse Entrate. Con la risoluzione 68/E/2017 individua anche i codici tributo che i contribuenti devono usare per i crediti in compensazione con i debiti nel modello F24. Per una serie di crediti, viene anche riportato un elenco (allegato 1). Dopo le modifiche apportate dall’articolo 3 del Dl 50/2017, i contribuenti titolari di partita Iva devono usare solo i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate, nei casi in cui essi compensano, per qualsiasi importo, crediti Iva (annuali o relativi a periodi inferiori), o crediti relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi, all’Irap e crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione. Per queste compensazioni sono stati individuati i codici riportati nell’allegato 2 alla risoluzione 68.
L’obbligo non sussiste se nello stesso F24 i codici riportati nell’allegato 3, colonna 2, sono usati in compensazione per pagare i tributi identificati con i codici di cui alla colonna 4 (codici pagamenti compensazione interna) dello stesso allegato 3. In questo caso, infatti, si tratta di compensazione di tipo verticale o interna, esempio, Ires da Ires, Iva da Iva, Irap da Irap.
Per le Entrate, se in sede di compilazione del modello F24, in corrispondenza della colonna «importi a debito versati» è indicato il codice 2002 (Ires, acconto seconda rata o acconto in unica soluzione), per 10mila euro, e in corrispondenza della colonna «importi a credito compensati» sono riportati, ciascuno per 5mila euro, i codici 2003 (Ires saldo) e 6099 (credito Iva, dichiarazione annuale), il contribuente deve usare i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate. Questo perché il pagamento dell’acconto Ires di 10mila euro (codice 2002) avviene, anche se in parte, usando un credito Iva (codice 6099). Questo scambio, tra debito Ires e credito Iva, è una compensazione orizzontale o esterna. Al contrario, si possono anche usare i servizi telematici alternativi a quelli messi a disposizione dalle Entrate, ad esempio, l’homebanking, se lo stesso modello F24 espone, in corrispondenza della colonna “importi a credito compensati”, il solo codice tributo 2003, con un saldo positivo di 5mila euro, se lo stesso viene versato con mezzi diversi dalla compensazione.
Per l’agenzia delle Entrate, è da considerare compensazione orizzontale o esterna, con il conseguente obbligo di presentare il modello F24 tramite i servizi telematici delle Entrate, lo scambio tra un credito Ires di 10mila euro (codice 2003) e un debito Ires di 5mila euro (codice 2002), e un debito di altri 5mila euro riferito a un tributo diverso dall’Ires, quale, ad esempio, l’Iva o i contributi Inps. Sono comunque esclusi dai nuovi obblighi i crediti rimborsati dai sostituti d’imposta a seguito di liquidazione del modello 730 e le somme erogate a titolo di cosiddetto “bonus Renzi”.
Agenzia delle entrate, risoluzione 68/E/2017