Compensi dall’Italia nel 770 semplificato
A partire dal 1° gennaio 2010, l'Iva relativa a tutte le cessioni di beni e alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dell'imposta in Italia, rese da soggetti non residenti, dev'essere assolta dal cessionario o committente, quando quest'ultimo sia un soggetto passivo stabilito in Italia, mediante l'applicazione del meccanismo del reverse charge (autofatturazione).
Precisato ciò, per quanto riguarda la ritenuta d'acconto da applicare, occorre considerare che tra Italia e Germania esiste una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni (legge 24 novembre 1992, n. 459), in base alla quale (ex articolo 14) il prestatore di lavoro autonomo è tassato per il corrispondente reddito solo nello Stato di residenza. Per tale motivo la ritenuta può essere omessa, sempre che non si sia in presenza di una stabile organizzazione.
Il soggetto pagatore italiano dovrà indicare tali compensi nel modello 770 semplificato. Il quadro di riferimento è quello delle comunicazioni dei dati relativi al lavoro autonomo. In particolare, il sostituto d'imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta, in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi.
Il sostituto d'imposta deve conservare ed esibire o trasmettere, a richiesta dell'agenzia delle Entrate, il certificato rilasciato dall'ufficio fiscale estero competente, che attesti la residenza del percipiente, nonché la documentazione comprovante l'esistenza delle condizioni necessarie per fruire del regime in questione. Nel caso in cui esista un modello convenzionale, quest'ultimo, debitamente compilato, sostituisce la documentazione indicata.
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