Adempimenti

Competente la commissione tributaria dove ha sede l’agente del servizio riscossione

La Ctr del Lazio con la sentenza 1313/2020

IMAGOECONOMICA

di Marcello Maria De Vito

La competenza giurisdizionale appartiene alla commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’Agente del servizio di riscossione che ha emesso e notificato la cartella, anche nel caso in cui la circoscrizione territoriale non coincide con quella in cui ha sede l’Ufficio tributario che ha formato il ruolo. La sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1, del Dlgs 546/1992, interessa esclusivamente la riscossione dei tributi degli enti locali. Sono questi i principi ribaditi dalla Ctr del Lazio con la sentenza 1313/2020 (presidente Fruscella, relatore Frettoni).

Una società avente domicilio fiscale a Roma riceveva una cartella di pagamento a seguito del rigetto, da parte della Ctr dell’Abruzzo, di un appello relativo a un avviso di liquidazione di imposte ipotecaria e catastale, emesso dall’Agenzia di Chieti. La società impugnava la cartella avanti la Ctp di Roma, lamentando la violazione del principio del contraddittorio, l’illegittima inclusione di una sanzione non prevista nell’avviso di liquidazione, nonchè la mancata indicazione delle ragioni e dei criteri di calcolo degli interessi.

La Ctp di Roma si dichiarava incompetente, ravvisando la competenza per territorio della Ctp di Pescara. La società appellava la sentenza avanti la Ctr del Lazio eccependo che la competenza territoriale è della Ctp di Roma in quanto a Roma ha sede l’agente della riscossione che ha emesso la cartella. Pertanto, la società chiedeva che il riconoscimento della competenza della Ctp di Roma, con rimessione ad essa della causa.

Resisteva l’agenzia delle Entrate di Chieti, osservando che se vengono dedotti vizi inerente la pretesa erariale, la competenza territoriale si determina con riferimento alla sede dell'ufficio impositore. Si costituiva anche l’agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), osservando che la competenza territoriale non apparteneva alla Ctp di Roma, alla luce del principio statuito dalla Corte costituzionale con la sentenza 44/2016, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4 del Dlgs 546/1992.

La Ctr del Lazio osserva che la competenza giurisdizionale appartiene alla Ctp di Roma, poiché è stata impugnata una cartella emessa, in relazione al domicilio fiscale della Società, dall’AdER di Roma. Sulla base del criterio espresso dell’articolo 4, comma 1, del Dlgs 546/1992, la competenza appartiene alla commissione tributaria provinciale nella cui circoscrizione ha sede l’Agente della riscossione che ha emesso e notificato la cartella, pur se tale circoscrizione territoriale non coincide con quella in cui ha sede l’Ufficio che ha formato il ruolo (si veda la Cassazione 28064/2019 e n. 15829/2016).

La Ctr precisa che il richiamo operato dall’Ader alla sentenza 44/2016 della Corte costituzionale non è pertinente. Infatti tale pronuncia, prosegue il Collegio, riguarda solamente la riscossione dei tributi di pertinenza degli enti locali. La ragione della pronuncia di incostituzionalità, osserva la Ctr, risiede nel fatto che, poiché gli enti locali non incontrano limitazioni di ordine geografico-spaziale nella scelta del soggetto a cui affidare il servizio di accertamento e riscossione, i contribuenti si troverebbero esposti al rischio di dover adire una commissione tributaria avente sede anche distante dal loro domicilio fiscale. Un tale “spostamento” del contribuente, secondo la Consulta, costituirebbe un fattore di sostanziale impedimento e/o difficoltà dell’esercizio del diritto di difesa. Per tale motivo, l’intervento della Consulta è circoscritto esclusivamente all’ambito della riscossione dei tributi degli enti locali (si veda la Cassazione 28064/2019).

Pertanto, la Ctr del Lazio ha concluso per l’accoglimento dell’appello e la rimessione della causa avanti la Ctpdi Roma, ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera a), del Dlgs 546/1992.

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