Adempimenti

Comunicazione Iva per il quarto trimestre senza risultato finale

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di Michele Brusaterra


Niente indicazione del risultato della liquidazione del quarto trimestre all’interno della comunicazione delle liquidazioni Iva, per quanto riguarda i trimestrali per opzione.

È questa una delle particolarità di cui tenere conto nell’ambito della compilazione della comunicazione delle liquidazioni periodiche relativa al quarto trimestre 2017.

Specificando che all’interno di tale comunicazione va indicato il periodo «5», per coloro che hanno optato per le liquidazioni trimestrali, ovvero il periodo «4», per i trimestrali speciali come, per esempio, i distributori di carburante, per quanto riguarda i primi, ossia i trimestrali per opzione, essi non devono tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio che vi saranno da effettuare in sede di dichiarazione annuale come, per esempio, quella che riguarda il calcolo definitivo del pro-rata di detraibilità per l’anno di riferimento, visto che la determinazione dell’esatto importo eventualmente da versare ovvero del credito Iva, verrà effettuato proprio in sede di dichiarazione annuale.

Nella comunicazione del quarto trimestre, i trimestrali per opzione, pertanto, non devono compilare il rigo VP11, relativo a eventuali crediti d’imposta utilizzati in abbattimento dell’Iva da versare, il rigo VP12, che riguarda gli interessi dovuti per il versamento trimestrale e, come già anticipato, il rigo VP14, all’interno del quale va solitamente indicato, per gli altri trimestri, l’importo dell’Iva da versare ovvero dell’Iva a credito.

Per i trimestrali cosiddetti «speciali», che sono tenuti al versamento dell’imposta relativa al quarto trimestre entro il termine del 16 febbraio, i righi appena indicati vanno invece compilati essendo necessario che dalla comunicazione emerga il debito d’imposta per tale ultimo periodo dell’anno.

Nel trimestre in commento va, invece, inserito, per tutti i contribuenti e all’interno del rigo VP13, l’importo dell’acconto Iva, sia che esso sia stato o non sia stato versato.

Per quanto riguarda l’acconto, che va anche riportato all’interno del rigo VH17 del quadro VH della dichiarazione Iva annuale, è bene far notare che mentre in quest’ultimo rigo vi è da indicare anche la modalità utilizzata per la sua determinazione utilizzando un apposito codice, nella comunicazione delle liquidazioni Iva il dato non è richiesto.

Proprio con riferimento al menzionato quadro VH della dichiarazione Iva annuale, si ricorda che da quest’anno non vi sono più da indicare i risultati delle liquidazioni periodiche, ma il quadro va invece utilizzato solo qualora si intenda inviare, integrare o correggere i dati eventualmente omessi ovvero incompleti o errati, indicati nelle comunicazioni delle liquidazioni periodiche Iva riferite all’anno oggetto di dichiarazione, come peraltro chiarito nella risoluzione n. 104/E/2017 dell’agenzia delle Entrate.

Nel caso in cui tali «correzioni» di una o più comunicazioni periodiche non comportino l’indicazione di un diverso valore all’interno del quadro VH, in quanto, per esempio, la liquidazione termina a zero, viene specificato nelle istruzioni alla compilazione della dichiarazione annuale, che va semplicemente barrata la casella corrispondente al quadro VH che si trova in calce al quadro VL.


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