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Comunione matrimoniale «tacita»: Imu sull’immobile acquistato da un solo coniuge

Ctr Campania: per la separazione dei beni è richiesta una dichiarazione esplicita

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di Dario Aquaro

Se non c’è un’esplicita dichiarazione contraria, gli immobili acquistati da un coniuge rientrano nel perimetro della comunione dei beni. Comunione che, dopo la riforma del diritto di famiglia del 1975, è il normale regime patrimoniale del matrimonio.
Ciò vale anche per le compravendite avvenute prima dell’entrata in vigore di tale riforma: senza una successiva dichiarazione in tal senso, la proprietà dell’immobile non può essere esclusivamente di un coniuge. Per questo la Ctr Campania (sentenza 7437/10 del 20 ottobre scorso) ha rigettato il ricorso di un contribuente che chiedeva il rimborso Imu pagata per gli anni dal 2014 al 2018.

Il contribuente aveva infatti presentato al Comune di Napoli un’istanza di rimborso dell’Imu versata “per errore”, in quanto relativa a un immobile acquistato nel 1970, cioè prima dell’entrata in vigore della legge 151/1975 che ha riformato il diritto di famiglia. Davanti alla Ctp, il Comune aveva però dimostrato che già nel 1994 «i coniugi avevano presentato una dichiarazione iniziale Ici 1993 in cui dichiaravano di possedere il 50% ciascuno» e che «da tale data avrebbero versato l’imposta in tale percentuale».

La Commissione regionale ha poi evidenziato che i coniugi «avevano accettato di regolare i loro rapporti, dopo l’entrata in vigore della legge 151/1975, con il regime della comunione dei beni, come emerge dal certificato di matrimonio da cui non risulta nessuna annotazione».

In assenza di un dichiarazione contraria – che avrebbe dovuto essere resa entro 18 mesi dall’entrata in vigore della legge – «deve ritenersi che tacitamente e per fatti concludenti (dichiarazione Ici e dichiarazione dei redditi presentata dal contribuente) i coniugi avevano inteso inserire anche l’immobile (…) nel perimetro dei beni ricadenti nella comunione matrimoniale in forza di un regime di comunione tacita familiare, idoneo ad estendersi “ipso iure” agli acquisti fatti da ciascun partecipante senza bisogno di mandato degli altri né di successivo negozio di trasferimento».

Alla luce di tale principio, recentemente affermato dalla Cassazione (ordinanza 7872/2021) la Ctr campana ha confermato la legittimità del diniego del rimborso Imu. Ritenendo dovuto il pagamento dell’imposta in virtù della comproprietà dell’immobile tra i coniugi.