Adempimenti

Con la denuncia di successione sostitutiva dopo la rinuncia si pagano di nuovo le imposte

La risposta a interpello 677: il chiamato all’eredità che fa marcia indietro può presentare istanza di rimborso

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di Angelo Busani

Deve pagare nuovamente le imposte ipotecaria e catastale l’erede che chiede la registrazione di una nuova dichiarazione di successione in sostituzione della precedente dichiarazione di successione presentata da un chiamato all’eredità che ha poi effettuato una rinuncia all’eredità. È questa l’opinione dell’agenzia delle Entrate espressa nella risposta a interpello 677/2021, nella quale viene altresì affermato, di conseguenza, che il primo chiamato, in quanto autore di un pagamento (divenuto) indebito, può procedere alla presentazione di un’istanza di rimborso.

La questione affrontata nell’interpello si pone in quanto, nel registrare la dichiarazione di successione, occorre autoliquidare le imposte ipotecaria e catastale relative al trasferimento dei beni immobili facenti parte della massa ereditaria.

Dato che l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione grava anzitutto sul chiamato all’eredità (è il soggetto che può diventare erede se accetta l’eredità), se questi registra la dichiarazione successione deve indubbiamente assolvere al versamento delle imposte ipotecaria e catastale anche se, in effetti, egli non sia (ancora) diventato erede e cioè non abbia (ancora) ottenuto il trasferimento in capo a sé del patrimonio del defunto, immobili compresi.

Se però il chiamato all’eredità poi esprima una dichiarazione di rinuncia all’eredità, la chiamata ereditaria viene deviata sui chiamati “ulteriori”: si pensi al caso del defunto vedovo e privo di figli che lasci a se superstite uno zio; se lo zio rinuncia all’eredità, la chiamata viene devoluta al cugino il quale, se accetta la chiamata, alfine diventa erede.

Ebbene, se lo zio in questione aveva registrato la dichiarazione di successione prima di rinunciare all’eredità, egli ha dovuto pagare le imposte ipotecaria e catastale. La sua rinuncia all’eredità poi provoca la conseguenza che il chiamato ulteriore si trova a dover presentare una nuova dichiarazione di successione per segnalare al fisco che la devoluzione ereditaria è modificata rispetto a quanto attestato nella dichiarazione di successione registrata.

Chi registra quest’ultima dichiarazione di successione deve dunque pagare nuovamente le imposte ipotecaria e catastale che il fisco ha già incamerato? A chiunque verrebbe da rispondere negativamente, con la conseguenza che il primo pagatore dovrebbe poi rivalersi sull’erede per avere la restituzione del pagamento effettuato in sede di registrazione della successione.

Invece, dura lex sed lex e, allora, chi registra la seconda successione deve effettuare anch’egli il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale; e il cerchio si chiude riconoscendo al primo pagatore il diritto al rimborso delle somme debitamente versate ma rese indebite dall’intervenuta rinuncia all’eredità. Sperando che il rimborso intervenga prontamente, il che, spesso, è una chimera.

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