Contabilità

Nei bilanci ritorno al Codice civile con impostazione retrospettiva

Il documento si applica ai bilanci con esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2020

ADOBESTOCK

di Franco Roscini Vitali

Ritorno alle disposizioni del Codice civile e dei principi contabili nazionali con regole definite. L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato il principio contabile Oic 33 “Passaggio ai principi contabili nazionali”, che disciplina il ritorno alle regole civilistiche da parte delle imprese che, dopo avere redatto il bilancio in base ai principi contabili internazionali o ad altre norme, tornano a redigerlo in base alle disposizioni del Codice civile, interpretate e integrate dai principi contabili nazionali emessi dall’Oic. Il documento si applica ai bilanci con esercizio avente inizio dal 1° gennaio 2020 o da data successiva: è possibile l’applicazione dal 1° gennaio 2019.

L’utilizzo nel 2019 è ipotesi remota perché mancano disposizioni fiscali: la sola certezza è l'applicazione del doppio binario tra valori di bilancio e fiscali.

Infatti, la legge 41/19 (Brexit) prevede l’applicazione dell'articolo 15, comma 1, del decreto 185/08 (legge 2/09): questo significa che continuano ad essere assoggettati alla disciplina fiscale previgente gli effetti reddituali e patrimoniali delle operazioni pregresse che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni temporali risultanti dal bilancio prcedente.

Inoltre è prevista l'applicazione delle regole transitorie dell'articolo 13 del decreto 38/05 che, tuttavia, riguarda la transizione agli Ias/Ifrs: per il momento non è previsto il riallineamento, che riguarda solo il passaggio agli Ias/Ifrs e non il percorso inverso.

Il perimetro
Il principio contabile si applica a bilanci di esercizio e consolidati delle società che in passato hanno già applicato i principi contabili nazionali ma anche di quelle che li applicano per la prima volta (per esempio, in precedenza solo Ias adopter): queste società, nella fase di transizione ai principi contabili nazionali, non applicano le specifiche regole di transizione contenute nei principi contabili.

Il documento non elenca le ipotesi di ritorno al Codice civile: nelle Motivazioni è precisato che l'Oic ha modulato il principio come strumento utile per tutte le imprese che passano ai principi contabili nazionali a prescindere dal set di regole contabili precedentemente applicato. Anche se la maggior parte dei casi di passaggio ai principi contabili nazionali dovrebbe interessare imprese che in precedenza applicavano gli Ias/Ifrs, non possono essere esclusi altri casi differenti: pertanto, un approccio generalizzato è considerato preferibile.

Il principio è strutturato, sulla falsariga degli altri documenti Oic, nelle sezioni, Finalità, Ambito di applicazione, Definizioni, Rilevazione e Valutazioni iniziale e Nota integrativa.

Manca la sezione Valutazione e rilevazioni successive perché le imprese che passano ai principi contabili nazionali, una volta effettuata la transizione in base alle regole contenute nell’Oic 33, applicano quelle contenute nei singoli documenti Oic.

Il principio contabile contiene due concetti rilevanti, sintetizzati nelle definizioni: data di transizione e applicazione retroattiva.

La “data di transizione” è la data di apertura del periodo comparativo del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali: se questo si riferisce al 31.12.T, la data di transizione è il 1° gennaio dell'esercizio T-1.

Infatti, è prevista la riclassifica di attività, passività e voci di patrimonio netto alla “data di transizione” (T-1): sono rilevate soltanto attività e passività che soddisfano i criteri di rilevazione iniziale previsti dai principi contabili nazionali, mentre devono essere eliminate quelle che non soddisfano gli stessi.

La regola generale comporta l'applicazione retroattiva (= retrospettiva) dei principi contabili nazionali, che emerge quando sussiste una differenza tra il principio contabile adottato in precedenza e il nuovo principio contabile. In tal caso, il nuovo principio contabile (nazionale) è applicato anche a eventi e operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui interviene il cambiamento, come se fosse stato sempre applicato: in sostanza, si deve retroagire contabilizzando gli effetti in tutti gli esercizi precedenti.

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