Imposte

Con la legge sulla concorrenza il contratto di leasing diventa «tipico»

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di Paola Guidi

La legge Concorrenza – n. 124/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 189 del 14 agosto e che entrerà in vigore il 29 prossimo – che ha per finalità quelle di «rimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire la tutela dei consumatori, anche in applicazione dei principi del diritto dell’Unione europea in materia di libera circolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonché alle politiche europee in materia di concorrenza», si occupa tra le tante tematiche anche del contratto di leasing.
Con riguardo alla locazione finanziaria, l’articolo 52 del provvedimento definisce per la prima volta gli elementi essenziali del contratto di leasing che quindi, cessa di essere regolato solo fra le parti assumendo la natura di un contratto tipico.
Un salto in avanti che assicurerà maggiore chiarezza e per questa ragione promette di spingere ulteriormente la crescita di questo strumento contrattuale.
La locazione finanziaria viene indicata come il contratto attraverso il quale la banca o l’intermediario finanziario vigilato dalla Banca d’Italia si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell’utilizzatore che ne assume tutti i rischi – anche di perimento - e lo mette a disposizione dell’utilizzatore per un dato tempo verso un determinato corrispettivo. Alla scadenza del contratto, quest’ultimo ha il diritto di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, ha l’obbligo di restituirlo.
Il mancato pagamento di almeno sei canoni mensili (o due canoni trimestrali anche non consecutivi o un importo equivalente per i leasing immobiliari, ovvero quattro canoni mensili anche non consecutivi o un importo equivalente per gli altri contratti) costituisce grave inadempimento dell’utilizzatore.
Se il contratto si risolve per grave inadempimento , il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all’utilizzatore quanto ricavato dalla vendita, dedotte la somma dei canoni non pagati, dei canoni a scadere in linea capitale e del prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione finale di acquisto, nonché le spese anticipate per il recupero del bene, la stima, la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita.
La tutela dell’utilizzatore si attua anche attraverso l’obbligo per il concedente di procedere alla vendita o ricollocazione sulla base dei valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato, elaborate da soggetti specializzati e quando non è possibile farvi riferimento, si procede sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti.
Per Assilea, l’Associazione Italiana Leasing, a questo punto è lecito attendersi un’ulteriore crescita del settore, che già arriva da tre anni consecutivi con il segno più e che ha nelle piccole e medie imprese i protagonisti del mercato (71 per cento dei finanziamenti in essere).
In particolare, il 2016 ha registrato un progresso nell’ordine del 16 per cento rispetto al 2015 sia in numero, che per valore: il volume dei finanziamenti ha così superato quota 20 miliardi di euro.

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