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Concordato preventivo biennale, maggiorazione dovuta sull’acconto storico anche dai forfettari

La fuoriuscita dal regime forfettario nel 2024 per causa ostativa consente di aderire al Cpb ma mancano le istruzioni sul calcolo della maggiorazione per l’acconto storico

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di Gianluca Dan

La domanda

Con le Faq del 15 ottobre 2024 l’agenzia delle Entrate ha chiarito come i forfettari che siano fuoriusciti dal regime agevolato nel 2024 per causa ostativa verificatesi nell’anno 2023 diversa dal superamento del limite di 85.000 euro (per esempio, redditi da lavoro dipendente superiore a 30.000 euro) possono accedere al concordato preventivo biennale. Questi soggetti, essendo l’anno 2023 l’ultimo anno di applicazione dell’imposta sostitutiva, non sono tenuti al versamento degli acconti per il periodo 2024 per tale imposta, ma dovranno versare solo gli acconti per l’Irpef qualora dovuta sulla base degli esiti della dichiarazione dei redditi per il 2023. Come si concilia l’esonero dal versamento degli acconti per imposta sostitutiva per l’anno 2024 con le previsioni di cui all’articolo 20 del decreto Cpb? Si ritiene che, pur in caso di adesione al concordato preventivo biennale, siano impossibilitati al versamento della maggiorazione richiesta non dovendo versare acconti. Ma nel caso specifico potrebbe essere contestata l’ipotesi di decadenza dal concordato preventivo biennale ai sensi dell’articolo 22, 1° comma, lettera e) (omessi versamenti) ? A parere dello scrivente no poiché non dovrebbe essere contestata ai sensi dell’articolo 36-bis, Dpr 600/73 la violazione.
A. S. - Arezzo

Nel caso descritto, il contribuente forfettario che nel 2023 è uscito dal regime per aver percepito redditi di lavoro dipendente superiori a 30.000 euro, pur rispettando il limite dei compensi percepiti inferiori a 85.000 euro, può aderire al concordato preventivo biennale per il periodo d’imposta 2024. L’agenzia delle Entrate, con la Faq n. 1 del 15 ottobre 2024, ha chiarito che l’articolo 2, comma 1, secondo periodo, del Dm 15 luglio 2024 pone come unica condizione ostativa all’accesso al concordato...