Concordato preventivo, i ruoli scaduti oltre 1.500 euro non bloccano il credito Iva successivo
La risposta a interpello 536: i debiti tributari non saldati e precedenti all’istanza non inibiscono la compensazione degli importi maturati in seguito
Il credito Iva maturato successivamente alla istanza di concordato preventivo può essere compensato con debiti fiscali e contributivi maturati nel medesimo periodo. La compensazione è consentita ancorché nel periodo precedente alla domanda per la procedura, fossero sorti debiti tributari iscritti a ruolo e non versati di importo superiore a 1.500 euro. Lo ha precisato l’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 536/2020 con la quale ha confermato il principio secondo cui in presenza di ammissione alla procedura di concordato preventivo c’è una spaccatura tra il primo periodo in cui il soggetto ha operato normalmente ed il secondo in vigenza della procedura concorsuale.
Nel caso esposto nell’interpello era stato chiesto di compensare un credito nella dichiarazione Iva, munita del visto di conformità, maturato successivamente al deposito della domanda di concordato con debiti fiscali e contributivi maturati anch’essi successivamente, ma l’istante era in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori di ammontare superiore a 1.500 euro.
L’Agenzia ribadisce che nel caso in cui in presenza di concordato preventivo l’imprenditore concordante o i suoi aventi causa chiedono il rimborso di un credito Iva formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l’amministrazione può opporre (che in questo contesto significa consentire) in compensazione crediti che siano sorti successivamente alla apertura della procedura. Al contrario non possono essere compensati crediti formatisi in epoca precedente all’apertura della procedura. Se così è non rappresenta un ostacolo alla compensazione, la previsione di cui all’articolo 31 del Dl 78/2010, che vieta la compensazione orizzontale in presenza di debiti erariali di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per i quali è scaduto il termine di pagamento.
Dello stesso tenore la risposta a interpello 535/2020 sempre proposta da un soggetto in concordato preventivo che pure presentava debiti fiscali nei confronti della Amministrazione Finanziaria e che doveva presentare una istanza di rimborso Iva; infatti esso operava nei confronti della pubblica amministrazione e quindi per effetto dello split payment si trovava in una situazione di credito Iva strutturale. Chiedeva quindi se poteva presentare la domanda di rimborso ottenendolo in via prioritaria senza l’obbligo di presentare la polizza fideiussoria. Anche in questo caso l’Agenzia conferma che relativamente al credito iva formatosi dopo la ammissione alla procedura concorsuale, l’istante non viene penalizzato per effetto di debiti tributari sorti precedente alla domanda della procedura.
Tuttavia trattandosi di un percorso normale per il credito Iva formatosi dopo la domanda di concordato preventivo, il rimborso verrà liquidato in via prioritaria in virtù delle operazioni in split payment, si tratta di un credito non aggredibile con le procedure di cui dispone l’Erario per effetto dei debiti tributari pregressi; tuttavia se di importo superiore a 30mila euro deve essere assistito dalla garanzia fideiussoria.
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