Tax credit affitti, i ruoli scaduti oltre i 1.500 euro non bloccano la compensazione
Preclusione per le imposte erariali e non per i bonus da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi
Al tax credit affitti non si applica il divieto di compensazione in presenza di debiti erariali scaduti oltre i 1.500 euro (articolo 31 del Dl 78/2010). È la conclusione a cui si può giungere, in attesa di una conferma ufficiale dell’agenzia delle Entrate, considerando che la preclusione scatta per i crediti relativi alle imposte erariali e non per le agevolazioni concesse ai contribuenti da indicare nel quadro RU.
Ma facciamo un passo indietro. L’articolo 31 del Dl 78/2010 prevede che «la compensazione dei crediti di cui all’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti, di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento».
Con specifico riguardo alla nozione di «imposte erariali», l’agenzia delle Entrate si è recentemente espressa, con la risposta 385/2020, chiarendo che «i tributi ricompresi nella locuzione “imposte erariali”, sono, a titolo esemplificativo, le imposte dirette tra cui anche l’Irap, le addizionali ai tributi diretti, le ritenute alla fonte (se relativi alla tipologia di imposte sopra richiamate), l’imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura».
L’ambito di applicazione
Il punto che rimane critico nell’individuazione dell’ambito di applicazione del divieto di compensazione è il riferimento ai «crediti relativi alle imposte erariali». Si tratta di verificare se il credito d’imposta sulle locazioni (articolo 28 del Dl 34/2020) debba o meno essere considerato tale. Sul punto non constano al momento chiarimenti nei lavori parlamentari, né specifiche posizioni di prassi. Nel silenzio della norma, sulla base di un'interpretazione sistematica, si ritiene che l’espressione «crediti relativi alle imposte erariali» debba essere riferita ai crediti che sorgono nell’ambito del meccanismo di applicazione delle «imposte erariali» (ad esempio eccedenze Ires, Iva e Irap) e non anche ai crediti d’imposta derivanti da agevolazioni concesse ai contribuenti che, come tali, devono essere indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi. Ed è esattamente il caso del credito d’imposta sulle locazioni in relazione al quale l’agenzia delle Entrate, con la circolare 14/E/2020, ha chiarito che «il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi».
I precedenti
Utili elementi interpretativi a supporto di questa posizione si possono rinvenire nei chiarimenti forniti in passato con riferimento, ad esempio, al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, e al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.
In particolare, con riferimento al primo, la relazione illustrativa al decreto attuativo ha precisato che «per le caratteristiche del credito in esame, non si applica neanche la preclusione di cui all’articolo 31» del Dl 78/2010 . Il medesimo chiarimento è stato fornito, con riferimento al secondo, nella circolare 5/E/2015 dell’agenzia delle Entrate.
Ciò detto, pare ragionevole ritenere che le “caratteristiche” a cui si riferisce la relazione di accompagnamento e la circolare 5/E/2015 segnino la differenza tra crediti da eccedenze di «imposte erariali» e crediti d’imposta di natura agevolativa (questi ultimi non soggetti al divieto di compensazione) e che pertanto anche il credito d’imposta sulle locazioni non debba ritenersi soggetto al divieto previsto dall’articolo 31 del Dl 78/2010.
In tale contesto, appare quindi irrilevante che l’articolo 121 del Dl 34 del 2020 preveda espressamente la disapplicazione del divieto di compensazione previsto dall’articolo 31. In questo caso, infatti, si tratta di una detrazione che, come tale, si sarebbe potuta prestare ad una diversa interpretazione. Ad ogni modo, sarebbe auspicabile un chiarimento dell’agenzia delle Entrate sul punto.