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Condominio a seguito della ristrutturazione, comodatari fuori dal 110%

Snc

di Silvio Rivetti

La domanda

Una società immobiliare (società in nome collettivo), che è unica proprietaria di un edificio con 4 unità abitative, cede in comodato gratuito a due persone fisiche (che sono anche soci della società immobiliare snc), due unità a testa. A seguito della ristrutturazione, si otterrebbe un condominio con alcune parti comuni (tra i due comodatari). I due comodatari possono accedere al Superbonus 110%?
M. R. – Cuneo

RISPOSTA
La risposta è negativa, per diversi motivi. Quand’anche infatti si volesse presumere che, nel caso in esame, potesse sorgere il condominio dal punto di vista civilistico (perché i comodatari possono essere chiamati a sostenere una quota delle spese condominiali relative all’ordinaria amministrazione, ai sensi dell’articolo 1808 del codice civile), in ogni caso resta fermo che, fiscalmente, la circolare 24/E/2020 riconosce la formazione del condominio solo quando sono identificabili, nell’edificio plurifamiliare, piani o porzioni di piano in proprietà esclusiva. Inoltre, per quanto i comodatari possano essere ammessi a sostenere spese per interventi edilizi e a fruire delle relative detrazioni fiscali, è da evidenziare che essi non avrebbero titolo a partecipare alla decisione condominiale circa l'opportunità di procedere a lavori straordinari: e questo perché, civilisticamente, il comodatario riceve la cosa per l’uso ordinario della stessa (a norma dell’articolo 1804 del codice civile). Pertanto, appare evidente che le decisioni riguardanti la gestione complessiva dell’immobile restano interamente riconducibili alla società commerciale: e tanto basta ad escludere il caso dall’ambito di operatività del Superbonus 110%.

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