Imposte

Conferimento senza controllo solo in società unipersonali

Per gli interpelli 315 e 316 l’applicazione del realizzo controllato è limitata quando la conferitaria ha un solo socio

di Michela Folli e Marco Piazza

Ribadito dall’agenzia delle Entrate che il conferimento a realizzo controllato delle partecipazioni qualificate può essere fatto solo in società unipersonali nei casi in cui, per effetto dell’operazione, la conferitaria non integri o accresca il requisito del controllo sulla conferita (articolo 177, comma 2-bis del Testo unico).

Le risposte 314 e 315 di lunedì 7 settembre ripetono sostanzialmente le argomentazioni già illustrate nella risposta 309 del 2020 (si veda l’articolo su NT+ Fisco) e nella risposta 229 del 2019. La volontà del legislatore, come afferma la risposta, è quella di favorire la costituzione di holding esclusivamente unipersonali per la detenzione di partecipazioni qualificate.Il conferente, in sostanza, “converte” una partecipazione qualificata diretta in una analoga partecipazione qualificata indiretta detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria, con l' obiettivo di favorire operazioni di riorganizzazione o ricambio generazionale in fattispecie che resterebbero altrimenti escluse dal regime di realizzo controllato.

La fattispecie è senza dubbio di interesse. Ne è la riprova che la norma introdotta da poco più di un anno è già stata interpretata quattro volte dall’Agenzia su richiesta dei contribuenti. Tenuto conto dei tempi previsti per le risposte agli interpelli queste istanze sono state, con ogni probabilità, presentate all'inizio del 2020; è quindi possibile che ve ne siano molte altre in elaborazione. In questo contesto, considerato che la norma ha come scopo principale quello di favorire operazioni di ricambio generazionale, sarebbe quanto mai opportuno che l'Agenzia prendesse posizione anche con riferimento all'imposta di successione. Tramite i conferimenti in analisi, infatti, il capostipite allunga la catena partecipativa precostituendo formalmente le condizioni di controllo richieste dall'articolo 3 co. 4-ter del Dlgs 346 del 1990, per l'applicazione dell'esenzione dal tributo successorio.

E' probabile, quindi, che un effetto indotto della costituzione della holding unipersonale sia la non applicazione delle imposte di successione o donazione in occasione di un successivo trasferimento non oneroso delle azioni della holding dal conferente agli eredi. Tuttavia, il fine di precostituire uno strumento che consenta di gestire il futuro governo della società operativa dovrebbe essere di per sé considerato una valida ragione extrafiscale.

L'auspicio deriva dall'analisi di una recente risposta dell'Agenzia (537/2019) riferita, fra l'altro, ad una scissione non proporzionale di una holding in due società controllate al 100% da ciascuno dei due soci della scindenda. Nella risposta, l'Agenzia, da un lato ha ritenuto legittime le operazioni prospettate ai fini del comparto delle imposte dirette; dall'altro si è riservata di precisare che al momento del passaggio generazionale, sarà necessario valutare – tenendo conto dell'insieme di operazioni poste in essere – l'applicabilità della norma antiabuso con specifico riferimento all'imposta di successione e donazione.

Il secondo periodo dell'articolo 177, comma 2-bis pone un ulteriore vincolo alla fruibilità del regime: per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui “attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni”, le percentuali di qualificazione si riferiscono a tutte le società indirettamente partecipate che esercitano un'impresa commerciale, determinano, relativamente al conferente, tenendo conto dell'eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa.

Nella risposta 315 l'istante chiedeva anche se, a questi fini, per la qualificazione della società conferita come «società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni» si debba fare riferimento all'articolo 162-bis commi 2 e 3 del Testo unico.L'Agenzia non ha risposto al quesito, ritenendolo probabilmente assorbito dal diniego alla prima domanda.

Tuttavia, il richiamo all'articolo 162-bis appare implicito. Ricordiamo che l'articolo 162-bis, nel fornire una definizione delle nozioni di” intermediario finanziario” e di “società di partecipazione” (finanziaria o non finanziaria) dispone che essa ha valore “ai fini delle imposte sui redditi” in generale; quindi anche ai fini dell'articolo 177, comma 2-bis del Testo unico.

Poiché le società di partecipazione sono quelle che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, deve certamente ritenersi corretto, applicare i commi 2 e 3 dell'articolo stesso per definire la nozione di “prevalenza”. In generale, l'esercizio in via prevalente di attività di assunzione di partecipazioni sussiste quando, in base ai dati del bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio chiuso, l'ammontare complessivo delle partecipazioni e gli altri elementi patrimoniali intercorrenti le partecipate, unitariamente considerati, sia superiore al 50 per cento del totale dell'attivo patrimoniale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©