Congelato il termine per rispondere sulla sospensione legale della riscossione
Sospeso anche il computo dei 220 giorni entro i quali deve arrivare la risposta dell’ente creditore
La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza, riferiti agli enti impositori, si applica anche con riferimento alle risposte alle istanze di sospensione legale della riscossione, ex articolo 1, commi da 537 a 534, della legge 228/2012. Lo precisa la circolare 8/E/2020 dell’agenzia delle Entrate.
In base alla disciplina in esame, il contribuente, a pena di decadenza, entro 60 giorni dal ricevimento del primo atto della riscossione (anche cautelare o esecutivo) può presentare all’agente della riscossione una istanza volta a sospendere le procedure esecutive, a condizione che attesti e documenti l’esistenza delle cause tassativamente previste per legge. Queste riguardano, in particolare, accadimenti che si siano formati in capo all’ente creditore consistenti, alternativamente:
a. nella prescrizione e decadenza della pretesa fatta valere;
b. nello sgravio disposto dall’ente creditore;
c. nella sospensione amministrativa concessa dall’ente creditore;
d. nella sospensione giudiziale o nella sentenza di annullamento, totale o parziale, che si sia formata in giudizio al quale il riscossore non abbia partecipato;
e. nel pagamento del debito effettuato prima della formazione del ruolo.
All’istanza, il debitore deve per l’appunto allegare la documentazione comprovante la sussistenza di una di tali circostanze. L’agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader), una volta ricevuta l’istanza, sospende per legge tutte le procedure di recupero.
Entro i dieci giorni successivi alla presentazione, l’agente della riscossione trasmette all’ente creditore (agenzia delle Entrate, Comuni, eccetera) la domanda del debitore. L’ente creditore, da parte sua, provvede, a seconda dei casi, a rigettare l’istanza, sollecitando l’Ader alla ripresa delle attività esecutive, oppure ad accogliere la stessa, comunicando lo sgravio totale o parziale della pretesa o la sospensione delle operazioni di recupero.
Si dispone infine che se l’ente creditore resta inerte per 220 giorni dalla data di presentazione della domanda di sospensione la pretesa viene posta nel nulla, con eccezione dei casi in cui vi è stata sospensione giudiziale o amministrativa ovvero di sentenza non definitiva.
In tale contesto, è stato chiesto come operasse la norma speciale all’articolo 67 del Dl 18/2020, che prevede la sospensione dei termini delle procedure di controllo degli enti.
La circolare 8/E/2020 ha confermato che la moratoria vale anche con riferimento alla procedura in esame. Perciò, per il periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020 non decorre il termine di 220 giorni, il cui mancato rispetto determina per l’appunto l’annullamento della partita affidata.
Secondo il documento di prassi, inoltre, a favore del contribuente si applica la sospensione del termine di 60 giorni per la proposizione della domanda di sospensione legale della riscossione, in forza dell’articolo 103 del Dl 18/2020. Quest’ultima norma stabilisce che i termini dei procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio o iniziati successivamente ad essa sono sospesi fino al 15 aprile 2020. I debitori potranno quindi fruire di tale sospensione al fine della proposizione dell’istanza in esame.