Consegna della sentenza all’ufficio o spedizione: appello in termine breve
La consegna della sentenza direttamente all’ufficio finanziario, o la spedizione della stessa mediante il servizio postale, sono idonee a far decorrere il termine breve di impugnazione. Così si è espressa la Cgt della Puglia con la sentenza 1124/28/2023 (presidente Imperio, relatore Padovano).
Un contribuente conveniva in giudizio l’Agente della Riscossione per chiedere l’annullamento di diverse cartelle esattoriali e la Ctp si risolveva per l’accoglimento del ricorso. La sentenza era oggetto di appello, ma la difesa del contribuente eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità per tardività dell’appello erariale. La Corte di giustizia pugliese ha accolto l’eccezione.
Dall’analisi degli atti di causa è emerso infatti come la sentenza di primo grado fosse stata notificata direttamente all’Agente e al procuratore costituito, facendo così decorrere il termine “breve” di 60 giorni, mentre l’appello era stato proposto nel termine “lungo” di sei mesi. La sentenza, nel frattempo, era passata in giudicato, come da attestazione rilasciata dalla segreteria della commissione provinciale. Nella parte motiva della sentenza i giudici hanno evidenziato ad abundantiam come, a seguito della modifica normativa all’articolo 38, comma 2, del Dlgs 546/92 (introdotta dal Dl 40/2010), la consegna diretta all’ufficio finanziario o all’ente locale sia idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione previsto dall’articolo 51 del Dlgs 546/92. La norma in questione prevede infatti che, salvo sia disposto diversamente dalla legge, il termine per impugnare la sentenza emessa dalla corte di giustizia tributaria è di 60 giorni, decorrente dalla sua notificazione a istanza di parte. Ordinariamente è applicabile il termine semestrale di cui all’articolo 327 del Codice di procedura civile. In entrambi i casi occorre poi aggiungere, laddove necessario, i 31 giorni di sospensione feriale dei termini processuali (Cassazione 6592/2019) e tenere conto che, per il compimento degli atti processuali svolti fuori dall’udienza i cui termini scadono il sabato e nei giorni festivi, opera la proroga di diritto al primo giorno seguente non festivo (articolo 155 del Codice).
A parere della Suprema corte (ordinanza 19348/2019), la notificazione diretta della sentenza invece che al domicilio eletto è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione solo nel caso in cui la consegna avvenga “in mani proprie”, con ciò intendendosi al rappresentante legale dell’ente e non semplicemente al dipendente addetto alla ricezione degli atti. La questione può comunque dirsi superata a seguito dell’introduzione dell’obbligo di notificazione telematica degli atti processuali (articolo 16-bis, Dlgs 546/92) che, salvo rari casi, esclude tale possibilità di consegna.