Adempimenti

Consolidato fiscale, l’opzione (bilaterale) vincola i partecipanti per un triennio

Comunicazione attraverso la sezione II del quadro OP della dichiarazione della società consolidante

ADOBESTOCK

di Stefano Vignoli

La tassazione di gruppo è opzionale; ma la scelta, una volta esercitata, diventa vincolante per almeno un triennio. L’opzione è bilaterale (pertanto, nell’ambito di un consolidato, si avranno tante opzioni quanti sono i soggetti partecipanti) ed è attivabile a condizione che le società incluse abbiano identico esercizio sociale. Un requisito, quest’ultimo, che si ritiene rispettato anche per le imprese neo-costituite che chiudono l’esercizio alla stessa data della controllante.

Modalità di adesione

La comunicazione avviene attraverso la sezione II del quadro OP della dichiarazione della sola consolidante, in cui vanno indicati codice fiscale e denominazione delle consolidate, modalità di versamento dell’acconto per il primo periodo di imposta e criterio usato per l’attribuzione delle eventuali perdite che residuano al termine dell’opzione.

È inoltre richiesto che, ai fini della notifica degli atti relativi al periodo oggetto di consolidamento, ciascuna consolidata elegga domicilio presso la consolidante, firmando il frontespizio della dichiarazione.

Possono accedere al consolidato anche le società italiane detenute da controllante estera e, in questo caso, l’opzione va esercitata attraverso il modello approvato con provvedimento del 6 novembre 2005, con cui viene designata una controllata per l’esercizio dell’opzione per la tassazione di gruppo; la designata dovrà comunicare a sua volta l’opzione per la tassazione di gruppo nel proprio quadro OP.

L’adesione al consolidato a partire dall’esercizio 1° gennaio-31 dicembre 2021 va pertanto comunicata con il modello Redditi 2021, in scadenza il prossimo 30 novembre.

Chi intendeva aderire al consolidato a partire dal 2020 doveva comunicare tale scelta nel modello Redditi 2020. Tuttavia, chi ha omesso di comunicare l’adesione nel modello Redditi 2020 può rimediare con la “remissione in bonis” (articolo 2, comma 1, Dl 16/2012) segnalando l’opzione entro il 30 novembre con il modello Redditi 2021.

La remissione in bonis comporta il versamento della sanzione di 250 euro e opera a condizione che la violazione non sia stata constatata, che non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, e che il contribuente sia in buona fede: non si può pertanto fare una scelta a posteriori, basata su criteri di opportunità (risposta a interpello 426 del 22 giugno 2021).

I versamenti

Per il primo anno di esercizio dell’opzione, l’acconto dovuto dalla controllante può essere determinato calcolando l’imposta dovuta in relazione al reddito complessivo delle società aderenti al consolidato, al netto di detrazioni e crediti di imposta.

Parimenti, in sede di revoca dell’opzione, l’acconto va calcolato relativamente ai redditi dell’ultimo esercizio di ciascuna società singolarmente considerata.

La revoca va effettuata secondo le modalità e i termini previsti per la comunicazione dell’opzione; di conseguenza, se non si intende rinnovare il consolidato 2018-2020 per un ulteriore triennio, la scelta andrà comunicata nel modello Redditi 2021.

La tassazione di gruppo si interrompe anche per la perdita del controllo di una consolidata: così la cessione di una controllata nel corso del 2021 vedrà la sua fuoriuscita dal consolidato già dal 1° gennaio 2021 (se l’esercizio coincide con l’anno solare).

Con la fuoriuscita dal consolidato, controllante e controllata hanno l’onere, entro 30 giorni dal venir meno del requisito del controllo, di integrare gli insufficienti versamenti degli acconti (se già scaduti) come ricalcolati dalla singola società o dal ridotto perimetro del consolidato.

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