Adempimenti

Contabilità semplificata e periodicità Iva: verifiche e scelte di inizio anno

Stesse soglie per i due passaggi, ma parametri riferiti a ricavi e giro d’affari. Rileva il comportamento concludente

di Cristina Odorizzi

L’applicabilità del regime di contabilità semplificata così come la scelta per l’opzione per le liquidazioni trimestrali Iva è legata ai ricavi realizzati o fatturati nell’anno precedente. L’inizio d’anno è quindi il momento in cui vanno verificati questi dati per comprendere se permangono o si sono verificati i presupposti per l’eventuale modifica dell’impostazione contabile.

Mentre la scelta per la periodicità trimestrale dei versamenti Iva è trasversale (e quindi ammessa per tutti i soggetti passivi Iva), l’opzione per la contabilità semplificata è inibita alle società di capitali, ivi comprese le Srls. È poi in generale possibile anche per le imprese individuali e le società di persone dissociare l’impostazione Iva trimestrale dalla contabilità semplificata.

I dati da controllare

I parametri da monitorare, per valutare la possibilità di effettuare liquidazioni Iva trimestrali (articolo 7 del Dpr 542/1999 come modificato dall’articolo 14 della legge 183/2011) sono gli stessi, in termini numerici, che permettono di accedere alla contabilità semplificata (articolo 18 del Dpr 600/1973), ovvero:

- 400mila euro per le imprese che svolgono prestazioni di servizi e per gli esercenti arti o professioni;

- 700mila euro per le imprese che conducono altre attività.

Tuttavia mentre la scelta per le liquidazioni trimestrali Iva è legata al volume d’affari 2021, i limiti ai fini della contabilità semplificata vanno verificati con riguardo ai ricavi di competenza dello stesso anno. Sotto questo profilo la circolare 11/E/2017 ha chiarito che in caso di contemporaneo svolgimento di attività di servizi ed altre attività, è necessario far riferimento all’ammontare dei ricavi relativi all’attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dai servizi e, di conseguenza, rileva il limite massimo, pari a 700.000 euro.

La verifica dei limiti per il regime contabile può riguardare anche i soggetti già in contabilità semplificata: in questo caso si fa riferimento al criterio di cassa per la determinazione dei ricavi, salvo opzione per il cosiddetto regime delle registrazioni contabili.

Scelta per l’Iva mensile o trimestrale

Ai fini Iva il regime naturale per tutti i contribuenti è quello mensile, pertanto, la scelta per l’Iva trimestrale, che è senza vincolo di durata, si effettua nel modello Iva dell’anno di riferimento (quadro VO), così come del resto l’opzione per la contabilità ordinaria che però ha vincolo triennale: così nel modello Iva 2023 si comunica la scelta per Iva trimestrale e/o contabilità ordinaria con riferimento all’anno 2022 in caso di mancato superamento dei limiti nel 2021.

In entrambi i casi vale comunque il comportamento concludente assunto dal contribuente nel periodo di imposta.

L’adozione di liquidazioni trimestrali non si riflette sulla periodicità delle comunicazioni Lipe ma comporta come vantaggio un maggior termine per il versamento dell’imposta a fronte però di una maggiorazione dell’1% secca, peraltro fiscalmente indeducibile a titolo di interessi, percentuale che appare elevata nonostante l’incremento subìto nel 2022 dal tasso di interesse legale, passato all’1,25% annuo.

Regime di contabilità ordinaria e semplificata

Per il transito dalla contabilità ordinaria a quelle semplificata, o viceversa, occorre considerare che:

- in generale: non vi è alcun limite di durata se il passaggio alla contabilità ordinaria è obbligatorio

- in caso di opzione per il regime ordinario: vi è una durata minima triennale (ex articolo 1 Dpr 442/97).

Quindi l’impresa che nel 2021 ha superato il limite dei ricavi per la contabilità semplificata deve obbligatoriamente adottare il regime ordinario ma poi in caso di riduzione dei ricavi nel 2022 potrà tornare senza vincoli in semplificata dal 2023. Il soggetto che invece nel 2021 è sotto soglia ma sceglie facoltativamente l’ordinaria deve poi rimanerci per tre anni. Questo vale anche nel caso in cui il contribuente abbia esercitato l’opzione ex articolo 18 comma 5 Dpr 600/73 per il regime delle registrazioni. Infatti, secondo la RM 64/2018, il vincolo triennale previsto per tale opzione si applica solo per coloro che scelgono di rimanere nel regime contabile semplificato e non anche per coloro che, avendone i requisiti, scelgono di accedere al regime forfettario.

Conseguenze della contabilità semplificata

La scelta per la contabilità semplificata non ha alcuna conseguenza ai fini della disciplina delle società di comodo che rimane applicabile come tale. Dal punto di vista invece della determinazione del reddito, a partire dal 2017 (a seguito della legge 232/2016), le imprese in contabilità semplificata devono determinare il reddito d’impresa (anche ai fini Irap) essenzialmente in base al principio di cassa, in alternativa a quello di competenza: si può parlare di un regime misto cassa/competenza.

Altra peculiarità della contabilità semplificata è che non rilevano fiscalmente le esistenze iniziali e le rimanenze finali di magazzino. Per quanto riguarda invece il trattamento delle perdite d’esercizio delle imprese in regime di contabilità semplificata, prima delle modifiche apportate dalla legge di Stabilità 2019 all’articolo 8, commi 1 e 3, Dpr 917/1986, erano compensabili con i redditi di altra natura dichiarati nello stesso anno, ma non potevano essere riportate negli anni successivi. Ora invece a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 145/2018 è previsto che per le imprese in contabilità semplificata e in contabilità ordinaria, si applichino le stesse regole delle società di capitali e quindi il riporto a nuovo negli esercizi successivi delle perdite nei limiti dell’80% del reddito del periodo di compensazione.

Passaggio da semplificata a ordinaria

Questo passaggio impone tutt’ora come specifico adempimento quello di redigere, entro il termine della dichiarazione dei redditi per l’anno 2021, un prospetto iniziale dove riportare le attività e le passività esistenti all’inizio del periodo d’imposta. L’articolo 1 del Dpr 16 aprile 2003, n. 126, dispone, infatti, che nei casi del citato passaggio le attività e passività esistenti all’inizio del periodo d’imposta sono valutate con i criteri di cui al Dpr 23 dicembre 1974, n. 689.

In caso di omessa redazione del prospetto entro il termine della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta precedente, si applicano le norme previste dall’articolo 39, comma 2, del Dpr 600/1973, attinenti alla determinazione del reddito in via induttiva. Inoltre, si applicano le sanzioni riguardanti le violazioni degli obblighi relativi alla contabilità, ai sensi dell’articolo 9 del Dlgs 471/1997.

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