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Contabilità semplificata, plusvalenze da cespite ammortizzato fuori dal calcolo dei ricavi

Resta in contabilità semplificata la Snc che ha registrato nel 2022 ricavi pari a 390mila euro e una plusvalenza di 20mila euro per la cessione di un ufficio di proprietà

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Cristina Odorizzi

La domanda

Un’impresa edile costituita in forma di Snc, in contabilità semplificata, ha realizzato nel 2022 un volume d’affari e di ricavi di 390.000 euro; ora deve cedere un cespite ammortizzabile (ufficio di proprietà) realizzando una plusvalenza di 20.000 euro. In tal caso si chiede se la ditta dovrà dotarsi per l’anno 2023 dell’obbligo della tenuta della contabilità ordinaria, in quanto la plusvalenza si somma ai ricavi realizzando il superamento dei 400.000 (390.000+20.000).
L. L. - Ascoli Piceno

L’articolo 18 del Dpr 600/1973 prevede l’applicabilità della contabilità semplificata ai soggetti aventi ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’articolo 109, comma 2, del medesimo Testo unico, che non abbiano superato l’ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività (i limiti sono in procinto di essere aumentati rispettivamente di 100mila euro a partire dal 2023 dalla legge di Bilancio in cors di approvazione parlamentare). L’articolo 85 del Dpr 917/1986 considera ricavi:

a) i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;

b) i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione;

c) i corrispettivi delle cessioni di azioni o quote di partecipazioni, anche non rappresentate da titoli, al capitale di società ed enti di cui all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diverse da quelle cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell'impresa. Se le partecipazioni sono nelle società o enti di cui all’articolo 73, comma 1, lettera d), si applica il comma 2 dell’articolo 44;

d) i corrispettivi delle cessioni di strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell’articolo 44 emessi da società ed enti di cui all’articolo 73, che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, diversi da quelli cui si applica l’esenzione di cui all’articolo 87, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell'impresa;

e) i corrispettivi delle cessioni di obbligazioni e di altri titoli in serie o di massa diversi da quelli di cui alla lettere c) e d) precedenti che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, anche se non rientrano fra i beni al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa;

f) le indennità conseguite a titolo di risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento di beni di cui alle precedenti lettere;

g) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto;

h) i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.

Le plusvalenze da cessione di un cespite ammortizzabile non si considerano quindi ricavi ai sensi dell’articolo 85, DPR 917/1986 e pertanto non vanno considerati ai fini della verifica di applicabilità della contabilità semplificata.

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