Imposte

Conto impianti con valore pieno

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di Giacomo Albano

Il costo rilevante ai fini del calcolo dell’agevolazione è quello determinato ai sensi dell’articolo 110 del Tuir. Tuttavia, il costo è assunto al lordo di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione.

Il chiarimento è contenuto nella circolare 4/E/2017 che sul punto ha rettificato l’impostazione adottata nella circolare n. 23/E/2016, in sede di commento della disciplina del superammortamento. Nella precedente impostazione, l’Agenzia aveva infatti affermato che il costo dell’investimento agevolabile andava assunto al netto dei contributi in conto impianti, con l’eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

Secondo il principio contabile Oic 16 i contributi in conto impianti sono rilevati a conto economico lungo la vita utile dei cespiti attraverso due metodi alternativi:

metodo indiretto: i contributi sono imputati al conto economico nella voce A5 “Altri ricavi e proventi”, e quindi rinviati per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di “Risconti passivi”;

metodo diretto: i contributi sono portati a riduzione del costo delle immobilizzazioni materiali cui si riferiscono.

Con il primo metodo sono imputati al conto economico, da un lato, gli ammortamenti calcolati sul costo lordo delle immobilizzazioni materiali, dall’altro, la quota di contributo di competenza dell’esercizio. Con il secondo metodo sono imputati al conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell’immobilizzazione materiale al netto dei contributi.

Sotto il profilo fiscale, le Entrate hanno ritenuto applicabili entrambi i metodi di contabilizzazione confermando che se il contributo è contabilizzato a diretta riduzione del costo del bene, concorrerà al reddito sotto forma di minori quote d’ammortamento; se, invece, il bene è iscritto al lordo, il contributo concorrerà al reddito in correlazione al processo di ammortamento sotto forma di risconto (risoluzioni 100/E/2002 e 241/E/2002)

Anche ai fini dell’iperammortamento non rilevano le diverse modalità di contabilizzazione del contributo e, pertanto, il beneficio sarà calcolato in ogni caso sul costo lordo del bene.

Sempre in tema di determinazione del costo, lo stesso è comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione; a tal fine possono essere considerati tali anche le piccole opere murarie necessarie per l’istallazione di un macchinario presso il sito aziendale, a condizione che non assumano natura di “costruzioni” secondo i criteri della circolare 2/E/2016. Al contrario, il costo della perizia non rileva, indipendentemente dall’eventuale contabilizzazione, ad incremento del costo del cespite (risoluzione 151/E/2017).

Per quanto concerne le attrezzature che costituiscono “dotazione ordinaria” del bene “Industria 4.0”, ma non sono riconducibili alle categorie di beni agevolabili, le stesse rilevano nei limiti in cui siano assolutamente necessarie per il funzionamento del macchinario. A tal fine, la circolare 151/E/2017 ha fissato un limite forfettario del 5% entro il quale si presume che le attrezzature strettamente necessarie al funzionamento dei beni iperammortizzabili costituiscano “normali dotazioni” degli stessi. Oltre tale limite, è a carico dell’impresa dimostrare che tali attrezzature possono essere incluse nella base di costo.

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