Controlli e liti

Contraddittorio 2020, l’invito guarda la data di emissione dell’atto

Scatta il 1° luglio il confronto obbligatorio: ma la norma va raccordata con il rinvio automatico di 120 giorni

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di Dario Deotto e Luigi Lovecchio

Che quello che parte il 1° luglio sia un contraddittorio con molte criticità lo si sapeva. Ma che ci si mettesse di mezzo anche la «proroga dei termini per favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali» (articolo 157 del Dl Rilancio) – per rendere ancora più “scivolosa” la materia – questo non era proprio da aspettarselo.

È stato già rilevato (si veda l’articolo di Nt+ Fisco del 25 maggio) come la proroga dei termini per la notifica (ma non per l’emissione) degli atti che scadono entro il 31 dicembre prossimo – stabilita dal Dl Rilancio – non tenga conto del nuovo contraddittorio preventivo. Il nuovo articolo 5-ter del Dlgs 218/1997 ha infatti stabilito l’obbligo degli uffici di invitare il contribuente al contraddittorio «prima di emettere un avviso di accertamento».

C’è però anche un altro aspetto da considerare. Con il Dl 34/2019 (decreto Crescita) è stato stabilito un generalizzato differimento dei termini di decadenza dell’azione di accertamento. Risulta previsto, infatti, che se tra la data di comparizione indicata nell’invito al contraddittorio e il termine di decadenza per l’accertamento intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza viene automaticamente prorogato di 120 giorni (articolo 5 del Dlgs 218/1997). La norma ricalca in parte quella sul differimento dell’accertamento per l’abuso del diritto. Previsione quest’ultima che vorrebbe garantire l’effettività del contraddittorio, dando alle Entrate un tempo credibile (60 giorni) per ponderare i chiarimenti forniti dal contribuente.

Nel caso, invece, del differimento dei termini previsto dal decreto Crescita, non si registra affatto la volontà di stabilire un criterio di effettività del contraddittorio; ma, semplicemente, quella di disporre a favore dell’Agenzia lo slittamento dei termini di decadenza dell’accertamento (120 giorni), qualora la data del “confronto” indicata nell’invito cada nei 90 giorni anteriori al termine ordinario di decadenza degli accertamenti. Il fatto è che quest’ultimo – perlomeno in riferimento agli atti in scadenza nel 2020 – è stato “scisso” dal Dl Rilancio: l’emissione dell’atto deve avvenire entro fine anno; la notifica deve realizzarsi nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021. A questo punto il problema che si pone è: i 90 giorni anteriori rispetto al termine di decadenza, che fanno postergare quest’ultimo di ulteriori 120 giorni, “guardano” la data di emissione o la data di notifica?

La data di riferimento
La previsione dell’articolo 5 del Dlgs 218/1997 fa riferimento al «potere di notificazione degli atti»: per cui, sotto un profilo strettamente letterale, la citata “scissione” del Dl Rilancio non dovrebbe determinare un ulteriore slittamento di 120 giorni dei termini decadenziali. In sostanza, se l’ufficio deve convocare il contribuente «prima di emettere l’atto» (articolo 5-ter), certamente per gli atti in scadenza nel 2020 è impossibile che la convocazione avvenga nei 90 giorni anteriori rispetto alla data di decadenza del potere “di notificazione” (nel 2021): così che non si potrà registrare un ulteriore differimento di 120 giorni dei termini decadenziali.

Diverso è se alla norma dell’articolo 5 viene data una lettura sistematica: certo il legislatore della disposizione del decreto Crescita mai avrebbe potuto ipotizzare una scissione ex lege tra termini di emissione e termini di notifica dell’atto, entrambi decadenziali. Sicché appare più ragionevole – anche considerando il successivo articolo 5-ter, che fa riferimento alla convocazione del contribuente “prima dell’emissione dell’atto” – che il potere di notificazione stabilito dall’articolo 5 del Dlgs 218/1997 debba essere inteso come emissione dell’atto. In questo modo, coerentemente con lo spirito della disposizione, se l’invito dell’Agenzia giunge nei 90 giorni anteriori rispetto al 31 dicembre 2020, il termine di emissione (non di notifica) potrà essere differito di 120 giorni, a prescindere dalla previsione del Dl Rilancio.
Insomma, una situazione sempre più ingarbugliata per questa “improvvida scissione”.

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