Contratti con la Pa, niente bollo per lo «scambio di corrispondenza»
La diffusione dell’utilizzo di piattaforme elettroniche e modalità telematiche per la conclusione di contratti con le amministrazioni pubbliche, talvolta peraltro obbligatoria nel mercato elettronico della Pa, rende urgente e necessario un orientamento organico da parte dell’agenzia delle Entrate rispetto all’assolvimento dell’imposta di bollo su questo tipo di particolari procedimenti e il chiarimento di quando, in effetti, il contratto possa rientrare nelle ipotesi dello scambio di corrispondenza.
Le indicazioni fino ad ora desumibili dai vari documenti di prassi sono altalenanti in particolare nella definizione di quando questi procedimenti diano luogo a contratti conclusi con modalità telematica sul Mepa, con imposta di bollo fino dall’origine (risoluzione 96/E/2013 e interpello dell’agosto 2018 di una Università statale) e quando invece risultino conclusi con scambio di corrispondenza, con imposta applicabile solo in caso d’uso (interpello 954/15/2017).
In quest’ultima risposta al Comune l’agenzia delle Entrate riconosceva la «conclusione tramite corrispondenza» ai contratti stipulati attraverso il sistema Sigeme, sistema che presenta molte analogie con i meccanismi del Mepa, dal momento che si tratta di una piattaforma per l’inserimento e la ricezione delle richieste di offerta (Rdo), anche se poi l’ordine al fornitore selezionato avviene tramite Pec.
Fra l’altro l’inversione interpretativa, nella risposta all’interpello del capoluogo toscano, poggiava su fatto che le valutazioni fornite con la risoluzione 96/E/2013 derivavano da disposizioni normative non più in vigore (Dpr 207/10).
Tale indicazione poteva lasciar supporre che anche per le transazioni concluse nell’ambito del Mepa si potesse evitare l’applicazione del bollo fino dall’origine stante la conclusione tramite corrispondenza anche se digitale sulla piattaforma relativa e quindi in caso d’uso (articolo 24 della tariffa, parte seconda, allegata al Dpr 642/1972).
Fra l’altro negli acquisti della Pa fino a 40mila euro (sotto-soglia ex articolo 36, comma 1, lettera a del Dlgs 50/2016), si prevede, nell’articolo 32, comma 14, espressamente la modalità dello scambio di corrispondenza anche con modalità elettroniche per dare luogo alla contrattualizzazione delle forniture e lo strumento del Mepa ne costituisce solo una modalità applicativa.
Così in ragione dell’apparente esigenza di garantire l’applicabilità dell’imposta di bollo, fino dall’origine, al procedimento telematico di acquisizione della Pa si rischia di negare l’esistenza di uno strumento contrattuale fra l’altro espressamente previsto dall’ordinamento.
È dunque auspicabile un intervento definitivo da parte dell’Agenzia che faccia chiarezza sull’applicabilità del bollo ai contratti conclusi mediante procedure telematiche nonché sulle modalità attraverso cui assolvere all’imposta, stante l’assenza di una disposizione specifica per tale tipologia di atti, a differenza di quanto invece accade per le fatture elettroniche disciplinate dal Dm 17/06/2014.
Concordato 2025-2026, pronto il software. Proposta con sconto fino al 30% per l’attività sospesa
di Mario Cerofolini, Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi