Controlli e liti

Contratti, scambio di scritture sottratto a registrazione

di Angelo Busani

Il contratto è concluso «mediante corrispondenza» (e quindi sottratto a registrazione in termine fisso) non solo quando si forma mediante un «rapporto epistolare», e cioè mediante «lettere spedite e ricevute», ma anche quando si forma mediante «scambio di dichiarazioni unilaterali effettuato brevi manu». È quanto deciso dalla Cassazione nell’ ordinanza 19799 depositata ieri: una pronuncia rilevante, poiché, a fronte del frequente ricorso allo «scambio di corrispondenza» nella prassi professionale quotidiana, la definizione di «corrispondenza» è stata poco analizzata nella giurisprudenza.

La questione è importante perché, in moltissimi casi, la formazione di un contratto mediante «corrispondenza» permette di evitare l’obbligo di registrazione entro il termine di 20 giorni e di rimandare la registrazione al verificarsi del “caso d’uso”, evento più unico che raro. Quindi, in sostanza, l’utilizzo della «corrispondenza» evita il pagamento dell’imposta di registro.

Per trovare una sentenza che prenda in esame la nozione di «corrispondenza» occorre risalire alla Cassazione n. 5651/1979, rimasta inedita, ove si distingue tra «scrittura privata» («il documento che contenga le dichiarazioni di tutte le parti e le relative sottoscrizioni») e «corrispondenza commerciale» («gli atti contenenti dichiarazioni unilaterali e di parte»); e alla sentenza di Cassazione 3017/2017, pure inedita, ove si definisce «corrispondenza» «ogni documento in cui è raccolta la volontà unilaterale di un solo contraente».

In entrambi i casi non si scende però nel tema se, per concretare la «corrispondenza», occorra ricorrere anche alla spedizione postale: ciò di cui, invece, si occupa l’ordinanza 19799/2018, ove si qualifica come «irrilevante» l’intervenuta spedizione, ben potendo ritenersi formato «per corrispondenza» il contratto stipulato mediante lo scambio manuale di due scritture, ciascuna firmata da un solo contraente.

Pertanto, anche nel caso dell’ordinanza 19799/2018, ove una spedizione, da un contraente all’altro e viceversa, delle scritture unilateralmente firmate non si rendeva proprio plausibile (dato che contraenti erano due società con sede identica e con legale rappresentanza attribuita alla medesima persona fisica), si è ritenuto il contratto essersi formato «mediante corrispondenza» e, quindi, da registrare non in termine fisso, ma solamente in caso d’uso.

Cassazione, VI sezione civile, ordinanza 19799 del 26 luglio 2018

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