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Contributi alla Cassa del notariato, deduzione dal reddito professionale con riflesso sugli Isa

Modelli Redditi 2020

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di Rosanna Acierno

La domanda

La rielaborazione sull’anno 2019 dei modelli Redditi 2020, per l’anno 2019, di alcuni notai, che in passato avevano sempre dedotto i contributi dal quadro RP «oneri deducibili», ha comportato, ai fini Isa, a causa dell’abbattimento del reddito professionale, drastiche riduzioni degli indici Isa; inoltre, le medie del biennio sono inattendibili, in quanto i due termini non sono omogenei.
Chiedo: 1) è corretto affermare che le incoerenze fra i due anni vanificano di fatto il risultato Isa dell’anno 2019, in quanto tali oneri sono voce non contemplata nelle formule Isa poiché l’Agenzia non li riteneva componenti del reddito professionale? 2) Cosa si suggerisce in merito all’eventuale richiesta di rimborso sulle precedenti annualità (di fronte alla risoluzione 66/E del 12 ottobre 2020, e con rielaborazione di tutte le dichiarazioni interessate e conseguente variazione negli anni dei risultati degli studi di settore prima e degli Isa poi)?
A.F. - Milano

Con la risoluzione 66/E del 12 ottobre 2020, nel recepire l’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo, Corte di Cassazione, sentenza 4 settembre 2020, n. 18395), l’agenzia delle Entrate ha precisato che i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge, versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato, sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo a norma dell’articolo 54, comma 1 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986 e non da quello complessivo del contribuente a norma dell’articolo 10, comma 1, lettera e) del Dpr 917/1986.
Tale impostazione ne comporta altresì la deducibilità dalla base imponibile Irap a norma dell’articolo 8 del D. Lgs. 446/1997.

Pertanto:

- deve ritenersi superato quanto precedentemente affermato dalla stessa agenzia delle Entrate con la risoluzione 8 marzo 2002, n. 79/E, in merito al fatto che i contributi in esame potevano essere dedotti esclusivamente dal reddito complessivo, in quanto i costi deducibili per un professionista sono solo quelli che hanno una “connessione funzionale” con i compensi che ne derivano;

- va riconosciuta ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge versati dai notai alla Cassa nazionale del notariato la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, a norma dell’articolo 54, comma 1, Tuir, e del calcolo della base imponibile Irap. Inoltre, alla luce di questo nuovo orientamento, a meno che non si possa procedere con una loro modifica, si concorda con quanto osservato dalla lettrice in merito al fatto che il risultato degli Isa (indici sintetici di affidabilità fiscale) dell’anno 2019 per i notai potrebbe essere falsato dalle informazioni contenute nelle banche dati dell’agenzia delle Entrate, che sono rese disponibili nel cassetto fiscale del contribuente e che riguardano dati relativi ai redditi di periodi precedenti dal momento che non tengono conto di questa nuova posizione.Tale circostanza peraltro potrebbe essere addotta per sostenere la richiesta di rimborso e, successivamente, per giustificare e dimostrare la fondatezza dell’impugnazione dell’eventuale diniego tacito o espresso.

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