Controlli e liti

Contributi da ricalcolare sull’imponibile determinato in conciliazione giudiziale

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di Andrea Taglioni

I contributi previdenziali, quantificati originariamente sul maggior reddito accertato dall’agenzia delle Entrate, devono essere ricalcolati sulla base del nuovo imponibile determinato in sede di conciliazione giudiziale. Per altro verso, però, la definizione di un nuovo reddito, sulla base del quale deve dunque basarsi la pretesa contributiva non fa venir meno l’obbligo di richiedere al contribuente, unitamente ai contributi, anche le sanzione e gli interessi.
A queste conclusioni è giunto il Tribunale di Macerata, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 301 del 13 novembre.
A seguito dell’accertamento di un maggior reddito effettuato dall’agenzia delle Entrate nei confronti di un contribuente, l’Inps notificava a quest’ultimo un avviso di addebito con cui venivano richiesti maggiori contributi previdenziali calcolati sulla differenza tra il reddito dichiarato e quello risultante dall’accertamento. Quest’ultimo veniva impugnato e, nelle more del giudizio, la pretesa tributaria veniva estinta mediante conciliazione giudiziale, per effetto della quale, il reddito accertato, veniva rideterminato.
Il contribuente, quindi, impugnava l’avviso di addebito sostenendo come la pretesa contributiva dovesse essere riformulata tenendo conto del diverso imponibile definito a seguito della sopravvenuta conciliazione e senza l’applicazione delle sanzioni, ovvero, la riduzione di queste ultime nella misura degli interessi legali.
L’operazione interpretativa del Tribunale del Lavoro parte dal presupposto che, con l’intervenuta e perfezionata conciliazione giudiziale, l’ente previdenziale non poteva richiedere una somma a titolo di contributi maggiore rispetto a quella effettivamente dovuta e commisurata al reddito conciliato.
Il Giudice, tuttavia, ha rigettato la richiesta di inapplicabilità delle sanzioni.
Il principio su cui si è orientato il Tribunale è che, nonostante l’estinzione del giudizio, il contribuente, attraverso l’istituto deflattivo, ha comunque accettato e riconosciuto l’emersione di materia imponibile, seppur in maniera diversa rispetto all’originaria pretesa. Con la conseguenza che sul maggior contributo dovranno applicarsi ¬ le sanzioni senza la possibilità che nella fattispecie ricorrano i presupposti per la riduzione delle stesse fino alla misura degli interessi legali.
Sull’aspetto sanzionatorio preme evidenziare come la conciliazione giudiziale è un istituto deflattivo al pari dell’accertamento con adesione. Per quest’ultimo, però, la legge prevede espressamente l’inapplicabilità delle sanzioni e degli interessi sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali ed assistenziali.
Va da sé che l’irrogazione delle sanzioni a seguito dell’intervenuta conciliazione determinerebbe una disparità di trattamento permettendo che situazioni identiche vengano trattate in maniera diversa.

Tribunale di Macerata, sezione lavoro, sentenza 301 del 13 novembre

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