Cooperative agricole: tutte le opzioni per l’assemblea e il voto a distanza
Il divieto di assembramento non permette la convocazione
Le cooperative agricole stanno affrontando grosse difficoltà nel convocare l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio 2019 per effetto del divieto imposto a causa della pandemia di aggregare più persone ed avendo generalmente compagini sociali numerose.
L’articolo 106 del Dl 18/2020 dispone che anche le società cooperative possono prevedere con l’avviso di convocazione l’espressione del voto in via elettronica, o per corrispondenza.
L’intervento in assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti e l’esercizio del voto. I soci ovviamente non sono obbligato a trovarsi nel medesimo luogo in cui si trovano il presidente e segretario della assemblea, anzi si tratta di assemblee che possono anche non avere un luogo se con convenzionalmente quello in cui si trova il presidente.
Il bilancio delle cooperative agricole è doppiamente importante in quanto oltre ad essere l’adempimento principale della vita associativa, normalmente determina il prezzo dei prodotti agricoli conferiti che viene stabilito in base alle risultanze del conto economico. Questo comporta anche gli obblighi di fatturazione qualora i passaggi dei beni dai soci alla coop rientrino nella ipotesi di cessione di beni con prezzo da determinare (Dm 15 novembre 1995); la fattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello in cui il prezzo è stato determinato. Ma ciò che più interessa alla compagine sociale è che dopo la fissazione del prezzo in base al bilancio si completano i pagamenti da parte della cooperativa.
Fatto sta che per celebrare l’assemblea in questo periodo è un problema immaginando compagini sociali che superano la centinaia di soci.
La partecipazione telefonica potrebbe consentire l’identificazione mediante conoscenza diretta da parte del presidente e del segretario, ma sarebbe dispendioso in termini di tempo anche con riferimento all’espressione del voto. La tecnica della teleconferenza che individua le persone sarebbe più efficace, ma occorre vedere se gli strumenti informatici siano in grado di gestire presenze tanto numerose.
Probabilmente la procedura meno complicata è la partecipazione e l’espressione del voto per corrispondenza. Questo metodo molto empirico prevede un lavoro preparatorio non indifferente che comporta l’invio ai soci del fascicolo di bilancio e la predisposizione di modelli o schede di votazione. Riteniamo che il tutto possa avvenire anche mediante posta elettronica. Un’eventuale scheda da inviare per posta ordinaria dovrebbe essere adottata per la votazione delle cariche sociali che riguardando le persone, deve essere garantita la riservatezza.
L’articolo 106 del Dl 18/2020 riserva alle società cooperative un’ulteriore semplificazione che è quella del «rappresentante designato» e cioè una sola persona che raccoglie le deleghe di tutti i soci (articolo 135 undecies del Dlgs 58/1998) indipendentemente dal numero dei soci. Si celebrerebbe una assemblea «a porte chiuse» costituita da tre persone: presidente, segretario e unico rappresentante dei soci. Si deve trattare di una assemblea con un bilancio florido ampiamente condiviso e senza il rinnovo di cariche sociali. Tutte le previsioni stabilite dall’articolo 106 si applicano anche in deroga allo statuto ed alle norme di legge in materia, compresa la possibilità di convocazione della assemblea entro il 29 giugno 2020.
Nessuna disposizione è prevista per la riunione del Consiglio di amministrazione che deve precedente quella della assemblea di almeno 30 giorni in presenza del collegio sindacale.
L’articolo 2388 del Codice civile dispone che lo statuto può prevedere che la presenza alle riunioni avvenga mediante mezzi di telecomunicazione. Se lo statuto non lo prevede si ritiene che sia possibile comunque in via eccezionale, in analogia a quanto avviene per l’assemblea.