Contabilità

Correlazione con valenza normativa

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di Luca Gaiani

Costi da correlare ai ricavi anche per la determinazione del reddito di impresa. Con l'estensione alle imprese Oic adopter della derivazione rafforzata, il criterio di correlazione assume valore normativo anche in sede fiscale.

Sono dunque deducibili tutti i costi, ancorché non ancora sostenuti, che vengono accertati in bilancio a fronte di ricavi già conseguiti. Resta invece ferma la prevalenza delle regole fiscali per gli accantonamenti disciplinati dal documento Oic 31.

Il principio

Il principio di correlazione costi ricavi, che costituisce un corollario fondamentale della competenza (documento OIC 11 nella versione ad oggi vigente), è stato in passato affermato in sede fiscale solo in relazione a talune fattispecie particolari. Ad esempio, nella risoluzione 9/2940 del 1981 il ministero sancì la deducibilità di costi di urbanizzazione futuri, nell'esercizio in cui l'impresa lottizzante cede le aree rilevando il ricavo. Con la risoluzione 52/E del 1998 fu consentita la deduzione dei costi di chiusura delle discariche, in via anticipata, negli anni in cui vengono rilevati i ricavi della attività di smaltimento rifiuti. La risoluzione 91/E/2006 ha poi chiarito che le provvigioni ad agenti di commercio sono deducibili dalla casa mandante nell'esercizio in cui si realizza il ricavo della vendita procurata dall'intermediario. Recentemente, anche la Corte di cassazione (sentenza 23171/2017), ha affermato la legittimità della deduzione degli oneri da contratti di prestito d'oro in via anticipata rispetto alla data in cui viene esercitata l'opzione di acquisto. Nei particolari casi esaminati dal fisco, si ribadiva la necessità, per la deduzione “anticipata” dei costi in correlazione con i ricavi, di rispettare i requisiti formali di certezza e determinabilità oggettiva sanciti dall'articolo 109 del Tuir.

Con l'automatica trasposizione in ambito fiscale delle regole contabili per l'imputazione a periodo (tranne che per le micro imprese) e la conseguente disapplicazione dell'articolo 109 commi 1 e 2, il principio di correlazione, con la necessità di accertare i costi, anche in via anticipata, in correlazione con i ricavi conseguiti, assume valenza normativa generale e si estende a casistiche non affrontate dall'amministrazione finanziaria.

L’applicazione

La deduzione “anticipata” per correlazione richiede che si tratti di oneri che non costituiscono “accantonamenti”, cioè poste iscritte contro passività di ammontare o scadenza incerta con i requisiti dell'OIC 31. Per questi accantonamenti, infatti, l'articolo 9 del decreto ministeriale 8 novembre 2011 stabilisce la deduzione solo nei limiti dell'articolo 107 del Tuir. La “certezza” dell'onere, peraltro, essendo disapplicato l'articolo 109 del Tuir, si determinerà ora secondo più elastici criteri economici e contabili.

Il principio di correlazione comporta anche la deducibilità dei costi di commessa (anche nel caso in cui essi non siano stati ancora sostenuti formalmente, ad esempio in quanto derivanti da prestazioni ancora non ultimate) che hanno concorso a quantificare (metodo del cost-to-cost) l'importo iscritto come lavoro ultrannuale ai sensi dell'articolo 93 del Tuir. Questa soluzione era già stata affermata dalla risoluzione 117/E/2010 e ora assume portata generale.

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