Adempimenti

Corrispettivi telematici senza conservazione della copia del documento commerciale

immagine non disponibile

di Alessandro Mastromatteo e Benedetto Santacroce


Il 1° gennaio 2020 scatta l’obbligo di certificare fiscalmente con il rilascio dello scontrino elettronico le vendite quando non viene emessa fattura elettronica: a distanza quindi di un anno esatto dall’avvio obbligatorio della e-fattura, senza considerare l’anticipazione dallo scorso 1° luglio 2019 per i contribuenti che avessero dichiarato un volume d’affari Iva per il periodo di imposta 2018 superiore a 400mila euro, i commercianti al minuto si trovano nella generalità dei casi ad affrontare una nuova «rivoluzione» nelle metodologie di documentazione e certificazione delle operazioni realizzate.

Nel 2020 scontrini e ricevute fiscali verranno sostituiti da un documento commerciale, che potrà essere emesso esclusivamente utilizzando un registratore telematico (RT) o un Server-RT oppure anche una procedura web messa a disposizione gratuitamente dall’agenzia delle Entrate. Analogamente per coloro che documentavano le operazioni utilizzando i bollettari madre/figlia, andrà utilizzata la procedura web gratuita dell’agenzia delle Entrate.

L’obbligo, disciplinato dal Dlgs 127/2015, in realtà è duplice e si struttura attraverso una prima fase, consistente nella memorizzazione elettronica, al momento di effettuazione dell’operazione, dei dati dei corrispettivi giornalieri e in un secondo momento costituito dalla trasmissione telematica all’agenzia delle Entrate, all’atto della chiusura giornaliera dell’esercizio ovvero sino a un massimo di 12 giorni successivi all’effettuazione, della stessa operazione. Mentre resta fermo l’obbligo di emissione della fattura qualora richiesta dal cliente.

La principale novità non è rappresentata dalla sostituzione dei misuratori fiscali con RT o server-RT quanto dal fatto che i dati giornalieri vengono resi disponibili ai sistemi informatici dell’agenzia delle Entrate in un momento di gran lunga antecedente rispetto a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva. In questo modo il Fisco può anticipare le attività di controllo, nonché assicurare ai contribuenti un’assistenza in termini di compliance, informando gli stessi di eventuali disallineamenti tra quanto documentato e trasmesso e quanto dichiarato e versato a fini impositivi.

L’adempimento consentirà inoltre di eliminare l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi (articolo 24 del Dpr 633/1972): la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati sostituiscono infatti gli obblighi di registrazione delle operazioni effettuate in ciascun giorno.

Analogamente non sarà più necessaria la conservazione delle copie dei documenti commerciali rilasciati ai clienti (come avveniva, per esempio, con le copie delle ricevute fiscali), con conseguente riduzione dei costi e vantaggi operativi.

Agli esercenti spetta inoltre un credito d’imposta, per l’acquisto del registratore telematico o per l’adattamento del vecchio registratore di cassa, concesso per le annualità 2019 e 2020, in misura complessivamente pari, per ogni strumento, al 50 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Il credito può essere utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

Per il consumatore al contrario, come precisato dall’amministrazione finanziaria, cambierà in realtà poco: non riceverà infatti più uno scontrino o una ricevuta ma un documento commerciale, che potrà essere anche inviato elettronicamente a una casella di posta elettronica.

Il consumatore potrà invece partecipare alla cosiddetta lotteria degli scontrini, richiedendo all’esercente l’indicazione sul documento commerciale del proprio «codice lotteria», un codice da generarsi sul «portale della lotteria» in alternativa al proprio codice fiscale così da rispettare le prescrizioni del Garante della Privacy.

Per approfondire: Scontrini elettronici a cura di Benedetto Santacroce e Alessandro Mastromatteo, in edicola e on line

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©