Corrispettivi telematici, server RT fuori servizio non sanzionato
La risposta a interpello 247: la comunicazione del malfunzionamento esclude la punibilità per la mancata trasmissione. La memoria delle casse può essere utilizzata come registro di emergenza
Nessuna sanzione in caso di mancata trasmissione, da parte del server RT, dei dati dei corrispettivi certificati e memorizzati presso i singoli punti-cassa a condizione che sia stato preventivamente comunicato il relativo stato di «fuori servizio». La memoria delle singole casse può essere infatti utilizzata come registro di emergenza e non c’è obbligo di successivo invio, né puntuale né massivo, dei dati registrati nel periodo di malfunzionamento. Sono i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con la risposta a interpello 247/2022.
La risposta richiama le precedenti posizioni, da ultima quelle contenute nella consulenza giuridica 3/2022, e ricorda invece la sanzionabilità, in misura fissa di 100 euro per ciascuna trasmissione omessa, incompleta o errata, se il server RT non risulti posto in stato di «fuori servizio», pur a fronte della corretta liquidazione dell’imposta e dell’utilizzo del registro di emergenza.
Per le violazioni sinora commesse gli Uffici potranno comunque, esaminando il caso concreto, valutare la presenza di una causa di non punibilità e non irrogare neppure le sanzioni in misura fissa verificata la corretta liquidazione dell’imposta dovuta. Le risposte assumono una rilevanza fondamentale per gli operatori della grande distribuzione organizzato (Gdo) e per tutti gli esercenti che, in presenza di almeno tre punti-cassa per punto-vendita, hanno optato per l’utilizzo di un server RT in luogo di singoli registratori telematici.
L’aspetto tecnologico che caratterizza la memorizzazione e l’invio dei corrispettivi telematici, per quanto essenziale, sembra quindi passare in secondo piano ai fini della sanzionabilità o meno delle violazioni.
Assolutamente determinante in questo senso è l’avere certificato e memorizzato con l’emissione del documento commerciale le operazioni in quanto, in mancanza, troverà sempre e comunque applicazione la sanzione in misura proporzionale pari al 90 per cento dell’imposta non documentata.
Tuttavia, se a fronte della corretta certificazione, il dato non è stato trasmesso alle Entrate per un malfunzionamento, che può riguardare il registratore telematico ovvero il server RT, e cioè l’intero apparato o la singola cassa collegata, fondamentale è l’avere correttamente memorizzato la vendita creando un registro di emergenza oppure utilizzando la memoria della cassa stessa senza dovere obbligatoriamente inviare il dato al fisco.
A fronte della corretta liquidazione dell’imposta e dell’utilizzo del registro di emergenza, ciò che conta è l’avere o meno comunicato lo stato di «fuori servizio» del server RT: la sanzione in misura fissa sarà applicabile, infatti, per ogni trasmissione con dati incompleti o non veritieri quando questa comunicazione non sia stata inviata al fisco a meno che la trasmissione non avvenga entro i dodici giorni.