Contabilità

Così i costi di perizia sono inquadrati come oneri finanziari

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di Paolo Meneghetti

La supremazia dei comportamenti contabili sulle norme fiscali è il cardine del concetto di derivazione rafforzata, ma è fondamentale ricordare che tale prevalenza non è generalizzata, bensì limitata a ciò che attiene ai criteri di qualificazione, classificazione, e imputazione temporale. Nessuna supremazia dei comportamenti civilistici per quanto riguarda le iscrizioni a conto economico che dipendono da valutazioni, ambito nel quale l’unica fonte normativa per determinare l’imponibile rimane pur sempre il Tuir.

Le operazioni aziendali che possono creare dubbi sul fatto che riguardino (o no) criteri valutativi sono molte, per cui è importante avere ben chiaro cosa si debba intendere per qualificazione/classificazione/imputazione temporale. Al riguardo è di grande aiuto la circolare 7/E/2011, par. 3.2, che definisce questi tre concetti.

Qualificazione. In primo luogo la qualificazione va intesa come la corretta individuazione di una operazione aziendale e dei relativi effetti che da essa derivano tanto sul piano economico-patrimoniale quanto sul piano strettamente giuridico.

Classificazione. In secondo luogo, e strettamente connessa al primo criterio, la classificazione è la conseguenza sul piano operativo della corretta qualificazione, nel senso che una operazione qualificata correttamente poi va analizzata per gli specifici effetti che la stessa eventualmente produce sul reddito e quindi individuare la specifica appostazione in bilancio dei relativi elementi reddituali e/o patrimoniali.

Imputazione temporale. È la scelta dell’esercizio in cui imputare una certa operazione nel conto economico, quindi un tema strettamente legato al concetto economico/fiscale di competenza.

L’applicazione concreta
Proviamo a tradurre questi concetti sul piano pratico analizzando una operazione di comune esecuzione: l’erogazione di un mutuo ipotecario a una società.

Poniamo che l’istituto di credito richieda una perizia di stima dell’immobile alla società e che quest’ultima incarichi un professionista a redigerla.

Formalmente, a fronte di un incarico professionale, la società subisce un costo per prestazione di servizi che imputerebbe alla voce B 7 del conto economico, al momento di ultimazione della prestazione stessa. La corretta qualificazione della operazione aziendale invece porta a dire che siamo di fronte al sostenimento di un costo di transazione per un mutuo, quindi da classificare, in base al documento Oic 19 quale onere finanziario, voce C 17 del conto economico, e imputata temporalmente in ragione del periodo stabilito per la concessione del mutuo.

È evidente quale sia la radicale differenza tra la qualificazione formale e quella sostanziale della operazione, da cui derivano una certa classificazione ed una altrettanto certa imputazione temporale. Questi criteri, tipici della derivazione rafforzata, hanno supremazia sulle diverse regole fiscali, per cui il costo sostenuto sarà da considerare anche sotto il profilo tributario un onere finanziario e non una prestazione professionale.

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