Costi di manutenzione, deducibilità differenziata per l’azienda prima affittata e poi acquistata
I costi sostenuti vanno distinti in base al momento in cui sono stati sostenuti
Il tema sottoposto dal lettore pone in risalto una questione che non prevede soluzioni univoche atteso che l’articolo 102, comma 6, del Testo unico delle imposte sui edditi Dpr 917/1986, prevede che le spese di manutenzione siano sostenute o su beni propri o su beni di terzi non ipotizzando il caso nel quale, nel medesimo periodo, avendo acquistato i beni stessi, si miscelino i due casi. Solo un interpello rivolto all’agenzia delle Entrate potrebbe fornire una soluzione non contestabile. Detto ciò, sembra ragionevole distinguere le spese in base al momento in cui sono state sostenute: fino all’8 novembre 2021 esse potrebbero essere qualificate su beni di terzi e, quindi, spese non capitalizzabili e deducibili nell’esercizio in base al criterio di competenza. Ciò in quanto non essendo capitalizzabili non possono essere iscritte nella voce B I 7 dell’attivo patrimoniale e dedotte in base alla durata del contratto. Quelle sostenute dopo l’8 novembre 2021 in poi, invece, potranno incrementare il valore del bene o se non si genera questa ipotesi essere trattate come manutenzioni su beni propri e quindi dedotte nel limite del 5% del valore dei beni propri .
Consulta L’Esperto risponde per avere accesso a un archivio con oltre 200mila quesiti, con relativi pareri. Non trovi la risposta al tuo caso? Invia una nuova domanda agli esperti.
I Quesiti più letti
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5