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Country by country, nel report pubblico dati extra-Ue solo in forma aggregata

La nuova reportistica (diversa da quella Ocse) andrà ad affiancarsi agli obblighi di rendicontazione per Paese già in vigore in Italia

di Massimo Bellini e Lisa Falzi

Lo scorso 13 ottobre è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la posizione del Consiglio Ue in vista dell’adozione del Country by Country Report (Cbcr) pubblico, che dovrà essere riportato sui siti web aziendali. Si tratta di uno strumento che contribuirà ad aumentare la trasparenza nella Ue, che è considerata una condizione essenziale per il buon funzionamento del mercato interno (si veda l’articolo).
Tuttavia, il Cbcr pubblico rappresenterà un ulteriore adempimento a carico dei contribuenti, perché andrà ad affiancarsi agli obblighi di rendicontazione per Paese già in vigore in Italia con il Dm 23 febbraio 2017 e il provvedimento del 28 novembre 2017 (Cbcr Ocse).

Le informazioni da indicare nella reportistica sono le seguenti:
● il nome dell’impresa capogruppo o dell’impresa autonoma, l’esercizio in questione, la valuta utilizzata per la presentazione della comunicazione, un elenco di tutte le imprese consolidate nel bilancio dell’impresa capogruppo – per l’esercizio pertinente – stabilite nell’Ue e nei paesi inclusi nella “black list” Ue delle giurisdizioni non collaborative ai fini fiscali e nella “grey list” Ue dei Paesi sotto monitoraggio fiscale. Le liste di riferimento sono quelle in vigore il 1° marzo dell’esercizio per il quale deve essere fatta la comunicazione;
● il numero di addetti (Fte);
● i ricavi totali, comprensivi di quelli realizzati con parti correlate, senza quindi una suddivisione – come avviene nel Cbcr Ocse – tra ricavi intercompany e terzi;
● gli utili e le perdite al lordo delle imposte sul reddito;
● le imposte sul reddito maturate;
● le imposte sul reddito pagate;
● gli utili non distribuiti.

Le differenza dal report Ocse
Le informazioni sono simili a quelle previste per il Cbcr Ocse, ma con qualche differenza. Il Cbcr Ocse richiede infatti la lista completa e i dati di tutte le controllate, Ue ed extra-Ue, e il valore del capitale e delle immobilizzazioni materiali. Nel Cbcr pubblico, invece, i dati extra-Ue (non black e grey list) sono riportati in forma aggregata.

È stata confermata anche la soglia dei 750 milioni di euro di ricavi consolidati, che devono essere conseguiti nei due ultimi esercizi: altra differenza con il Cbcr Ocse, per cui è sufficiente il superamento della soglia dei ricavi nel periodo precedente quello a cui si riferisce l’obbligo di rendicontazione (provvedimento 28 febbraio 2017). Sono escluse dalla reportistica le imprese che operano nel settore bancario e dell’industria estrattiva e forestale in quanto già soggetti a specifiche direttive: rispettivamente la 2013/36/Ue e la 2013/34/Ue.

Obblighi e soggetti coinvolti
La comunicazione delle informazioni deve avvenire entro 12 mesi dalla data di bilancio, utilizzando un modello comune, e dev’essere resa accessibile gratuitamente sul registro pubblico dello Stato membro interessato e sul sito web della società per un minimo di cinque anni consecutivi.

I contribuenti soggetti agli obblighi sono costituiti da: gruppi con casa madre nell’Unione europea, società Ue di medie e grandi dimensioni controllate da gruppi con casa madre non europea e stabili organizzazioni situate nell’Unione con fatturato superiore alle piccole imprese appartenenti a società o gruppi multinazionali non Ue, qualora il gruppo di appartenenza superi la soglia di fatturato consolidato.
Risultano esclusi dalla comunicazione i soggetti che, pur superando la soglia dei 750 milioni, sono stabiliti o hanno la sede fissa dell’attività economica nel territorio di un unico Stato membro.

Vi è inoltre una clausola di salvaguardia che consente di omettere temporaneamente la pubblicazione di una o più informazioni, qualora queste possano arrecare pregiudizi commerciali se divulgate, ad eccezione dei dati relativi alle black list e grey list Ue. Tuttavia, tali informazioni omesse devono essere rese pubbliche in una relazione successiva entro e non oltre cinque anni dalla data della loro omissione originaria.

Ciascuno stato membro dovrà stabilire in base al diritto nazionale il tipo e l’importo delle sanzioni per l’inosservanza degli obblighi derivanti dal Cbcr pubblico. Gli adempimenti dovranno essere verificati dalla società di revisione, che deve indicare nella propria relazione se l’impresa era tenuta a redigere il Cbcr pubblico e, in caso affermativo, se tale relazione è stata pubblicata.

Iter ed entrata in vigore
La direttiva deve essere ora approvata dal Parlamento, poi sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Ue, entrerà in vigore 20 giorni dopo tale pubblicazione e dovrà essere recepita dagli Stati membri nei 18 mesi successivi.

Il testo approvato dal Consiglio Ue modifica rispetto alla precedente versione la decorrenza, prevedendo che le disposizioni si applichino al più tardi a decorrere dall’esercizio che inizia due anni e sei mesi dopo la data di entrata in vigore della direttiva o in data successiva. In pratica, se la direttiva è implementata ed entra in vigore nel 2021, il primo anno di reportistica per i soggetti solari sarà al più tardi il 2025.