Controlli e liti

Crediti d’imposta, uso indebito a rischio reato anche per i privati

L’uso di crediti inesistenti per oltre 50mila euro può far scattare la reclusione. Conseguenze gravi per l’«inesistenza» contestata dai verificatori ai fini fiscali

di Laura Ambrosi e Antonio Iorio

L’indebita compensazione di un credito di imposta può avere ripercussioni anche sotto il profilo penale ed in considerazione della più recente normativa sui numerosi incentivi attribuiti proprio attraverso lo strumento del credito, è verosimile che in futuro la problematica possa interessare non soltanto le imprese ma anche i privati.

Sotto il profilo tributario, come evidenziato anche nel principio di interpretazione pubblicato sul Sole 24 Ore dell’8 febbraio 2021, le modalità di qualificazione del credito (non spettante piuttosto che inesistente) non sono irrilevanti e comportano conseguenze sotto diversi aspetti: sanzione, iscrizione a ruolo straordinaria, eccetera.

A ciò va aggiunto che in presenza di indebite compensazioni superiori a 50mila euro, l’illecito diventa anche penalmente rilevante, ed anche sotto il profilo penale (dal 22 ottobre 2015, entrata in vigore di alcune modifiche al regime penale tributario) la differenziazione tra credito non spettante e inesistente è assoltamene rilevante. Basti pensare che:

a) per la compensazione di credito non spettante si rischia la reclusione da sei mesi a due anni, mentre per i crediti inesistenti la sanzione è da un anno e sei mesi a sei anni di reclusione;

b) solo per il reato relativo ai crediti non spettanti è prevista la non punibilità se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, sia estinto mediante integrale pagamento del dovuto.

In concreto, si verifica che al termine del controllo fiscale, in presenza di contestazioni di crediti indebitamente compensati superiori ai 50mila euro i verificatori inoltrano notizia di reato alla competente Procura. Tuttavia nella individuazione della fattispecie penale integrata i verificatori (e spesso anche i giudici) fanno riferimento alla classificazione prevista ai fini tributari. Così ritengono non spettante il credito la cui indebita fruizione sia individuabile attraverso la liquidazione della dichiarazione ovvero il controllo formale, mentre ritengono sussistente l’inesistenza negli altri casi

Fermo restando la discutibile correttezza di una simile qualificazione ai fini delle irrogazioni delle sanzioni tributarie (ancorché espressamente prevista dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997), è evidente che sotto il profilo penale non possa essere automaticamente mutuata tale differenziazione. Ciò proprio in ragione delle specifiche caratteristiche dell’illecito penale.

Il delitto di compensazione di credito inesistente presuppone infatti il dolo (cioè la coscienza e la volontà) di commettere una simile condotta, ma limitandosi a mutuare la definizione dalla norma fiscale incredibilmente rischiano di essere sanzionate penalmente, ed in modo decisamente grave (reclusione da 18 mesi a 6 anni), tutte le contestazioni non individuabili con la liquidazione/controllo formale.

Si pensi, ad esempio,ai casi in cui, in sede di controlli in azienda per il credito d’imposta ricerca e sviluppo, non viene contestata l’effettuazione dell’investimento (non si è in presenza quindi di alcuna condotta consapevolmente fraudolenta) ma la tipologia della spesa ritenuta dai verificatori non beneficiabile per le più svariate questioni tecniche.

L’interessato si trova ad affrontare un procedimento penale per aver indebitamente compensato il credito ritenuto (ai fini fiscali) inesistente, nonostante si sia in genere preventivamente rivolto per tali investimenti a società specializzate del settore e a professionisti che hanno rilasciato perizie ed attestazioni.

Questa vicenda, già ora particolarmente grave, rischia di diffondersi ulteriormente nei prossimi anni (evidentemente in presenza dei requisiti previsti dalla norma penale) in conseguenza della diffusione dei crediti di imposta anche ai privati e dei prevedibili controlli che verranno svolti al riguardo.

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