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Credito 4.0 con acquisto e interconnessione nel 2022 e perizia nel 2023

Si applica la percentuale di credito del 2022, mentre la fruizione va fatta coincidere, in via prudenziale, con la data in cui si viene in possesso della perizia e quindi nel 2023

di Barbara Marini

La domanda

Una società ha acquisito in leasing nel 2022 un bene per cui spetta il credito 4.0. Nella perizia (redatta nel 2023) si legge che il bene è stato interconnesso nel 2022, ma che l’interconnessione è stata verificata nel 2023. Questa casistica è già stata affrontata nella risposta ad interpello dell’agenzia delle Entrate 62/2022. Nel caso di perizia “tardiva” si dovrebbero applicare le percentuali di credito 2022, ma essendo stata acquisita la perizia in un periodo d’imposta successivo a quello di interconnessione, la fruizione dell’agevolazione dovrà iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti. Con acquisizione e interconnessione 2022, ma perizia 2023, si può effettivamente calcolare il credito applicando la percentuale prevista per gli investimenti 2022 ? In sede di compensazione, come anno di riferimento del credito, si deve indicare 2022 o 2023 ? Il credito andrà inserito per la prima volta nel quadro RU della dichiarazione 2024 relativa ai redditi 2023 ?
A. D. - Pavia

Come segnalato dal lettore, nella risposta ad interpello 62/2022 l’agenzia delle Entrate si è espressa in tema di iper-ammortamento ribadendo che tale agevolazione «dovrà iniziare dal periodo di imposta in cui i documenti vengono acquisiti» anche se tale periodo risulta successivo a quello della interconnessione. Ciò in linea con la disposizione dell’articolo 1, comma 11 della legge 232/2016, in base alla quale, per la fruizione del beneficio, l’impresa è tenuta ad attestare documentalmente che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B e che risulti interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione. Nel citato interpello l’Agenzia precisa che «disposizioni analoghe a quella contenuta nel citato comma 11 sono contenute, in materia di credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, […] nell’articolo 1, comma 1062, della legge 178 del 2020». Pertanto, confermando la tesi del lettore, si ritiene che il momento a partire dal quale è possibile fruire del credito vada fatto coincidere, in via prudenziale, con la data in cui si viene in possesso della perizia e quindi nel 2023. Venendo alle risposte al quesito, si ritiene corretto utilizzare le percentuali previste per il 2022 dal momento che la misura agevolativa segue l’anno d’imposta nel quale sono stati realizzati gli investimenti. Discorso analogo per quanto riguarda la prima indicazione nel quadro RU, dovendo rilevare il credito nell’anno d’imposta 2022 (Dichiarazione dei redditi 2023), ovvero in coincidenza con l’anno di sostenimento dell’investimento. Circa l’anno da indicare nel modello F24 in corrispondenza del credito, si ritiene che dovrà essere indicato l’anno 2022, vale a dire l’anno dell’interconnessione (ancorché la perizia attestante l’avvenuta interconnessione sia stata redatta nel 2023).

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