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Credito d’imposta sui carburanti in agricoltura, decisivo l’acquisto nel primo trimestre 2022

La norma agevolativa è a favore di tutte le imprese che svolgono attività agricole o della pesca, non limitando la platea alle sole imprese agricole e ittiche, in merito servirebbe un chiarimento dell’amministrazione

Credito d’imposta per il carburante utilizzato in agricoltura con dubbi da sciogliere. L’articolo 18 del Dl 21/2022 riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20% della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d’acquisto, al netto dell’Iva. Gli aspetti della norma che lasciano, però, qualche dubbio sono molteplici.

L’ambito soggettivo

La norma riconosce il credito alle imprese che svolgono attività agricole o della pesca, senza evidenziare esclusioni o limitazioni all’ambito applicativo. Sembra, pertanto, che l’agevolazione spetti alle imprese non sulla base della qualifica come impresa agricola o ittica, ma sulla base delle attività svolte. La norma, infatti, non fa riferimento alle imprese agricole, né richiama l’articolo 2135 del Codice civile, bensì alle imprese esercenti attività agricole. Tale formulazione è esattamente la stessa utilizzata dal legislatore nell’articolo 1 del Dlgs 173/1998, che disciplina i soggetti ammessi a fruire dei buoni Uma per il gasolio agevolato, tra i quali sono comprese non solo le imprese agricole, ma anche le imprese agromeccaniche che svolgono lavorazioni e servizi agricoli. In tale direzione, va interpretato anche l’intervento del ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali, Patuanelli, del 29 marzo 2022 alla Camera dei Deputati, relativo alle «Iniziative a sostegno della filiera agricola, agroalimentare e della pesca in relazione all’aumento dei costi dell’energia e delle materie prime e agli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina», dal quale si evince come le misure di sostegno non siano relative alle sole imprese agricole e ittiche ma a tutta la “filiera”. Se tale interpretazione fosse corretta, il credito spetterebbe non solo alle imprese agricole propriamente dette, ma anche alle imprese che svolgono lavori agricoli quali, appunto, le imprese agromeccaniche.

Sul punto, si ritiene però necessario un intervento da parte dell’amministrazione finanziaria così da consentire a tutti i soggetti interessati di poter fruire dell’agevolazione correttamente.La norma, poi, non prevede alcun riferimento alle modalità di determinazione del reddito dei soggetti beneficiari dell’agevolazione, per cui, sotto questo punto di vista, si ritiene che l’applicazione sia ampia, includendo anche coloro che si avvalgono di criteri di determinazione forfettaria del reddito (circostanza più che frequente nel settore agricolo).

L’ambito oggettivo

Per quanto concerne poi gli acquisti su cui effettivamente calcolare il credito di imposta, l’articolo 18 in esame fa riferimento agli acquisti “effettuati” nel primo trimestre solare dell’anno, comprovati da fattura. Si ritiene, quindi, che si debbano prendere in considerazione le fatture del periodo 1° gennaio 2022 – 31 marzo 2022. A parere di chi scrive, non è rilevante che il pagamento sia effettuato nello stesso arco temporale; la norma, infatti, non fa alcun riferimento al momento del pagamento, bensì solo all’effettuazione dell’acquisto e alla presenza del documento fiscale che attesta l’operazione. Gli acquisti da considerare, a norma dell’articolo 18, sono quelli relativi al carburante per la trazione dei mezzi utilizzati per l’attività agricola. Occorrerà, quindi, prestare attenzione a selezionare, tra gli acquisti di carburante, solo quelli destinati a tale scopo. Resta quindi fuori, ad esempio, il carburante utilizzato per il riscaldamento.

L’utilizzo

Il credito potrà essere utilizzato direttamente in compensazione nel modello F24 una volta che l’agenzia delle Entrate renderà noto il codice tributo ed entro il 31 dicembre 2022. Alternativamente il credito potrà anche essere ceduto ad altri soggetti con la possibilità di effettuare al massimo due ulteriori sotto cessioni, a condizione che siano a favore di istituti bancari o assicurativi. Nel caso di cessione e non di utilizzo diretto, il beneficiario deve richiedere l’apposizione del visto di conformità che attesti la validità del credito, come avviene attualmente per i crediti relativi agli interventi edilizi. Le modalità saranno rese note con un provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate.

Infine, si ricorda che il credito non è tassato e pertanto non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette e dell’Irap e che è cumulabile con altre agevolazioni relative ai medesimi costi, a condizione che la somma di tutte le agevolazioni non superi il costo stesso sostenuto, considerando tra queste anche il risparmio fiscale derivante dalla non imponibilità del credito.