Credito d’imposta esteso agli affittuari agricoli
Il bonus dovrebbe scattare anche se nei mesi primaverili non c’è fatturato
Il credito di imposta per i canoni di locazione degli immobili spetta anche agli affittuari agricoli, ancorché determinino il reddito su base catastale. Si ricorda che il credito di imposta pari al 60% scatta sui canoni, dopo l’avvento pagamento, dei mesi di marzo, aprile e maggio ed è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2020, oppure in compensazione (articolo 28 del Dl 34/2020).
L’agenzia delle Entrate con la circolare n. 14 del 6 giugno 2020 è andata oltre il dato letterale della norma che riserva il credito di imposta ai soggetti esercenti l’attività di impresa, arte e professione e al consolidato principio che il riferimento alle attività di impresa, come è sempre avvenuto, riguardasse i soggetti che rientrano nel reddito di impresa (capo VI del Tuir).
Però l’Agenzia nel fornire una interpretazione estensiva ha avuto gioco facile in quanto sotto il profilo oggettivo la norma richiama gli immobili destinati allo svolgimento anche delle attività agricole.
L’Agenzia, in un altro punto della circolare, riconsidera i soggetti che determinano il reddito catastalmente, relativamente alla determinazione dell’ammontare dei ricavi che non devono aver superato nel 2019 l’importo di cinque milioni di euro, ricordando che per tali soggetti, essendo in mancanza di ricavi (secondo la definizione tecnica del Tuir), si assume l’ammontare del fatturato.
Quindi non ci sono più dubbi (si veda l’articolo su NT + Fisco “Gli affitti di fondi rustici si candidano per il tax credit”) che anche le imprese agricole individuali e società semplici, possono usufruire del credito di imposta a fronte dei canoni di locazione relativi ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.
Sono necessari tuttavia altri adattamenti di ordine interpretativo. La norma e nemmeno la circolare non parlano mai di affitto di terreni o di fondi rustici, ma di locazione di immobili; a parte il dualismo terminologico tra il termine locazione che si usa per i fabbricati mentre per i fondi rustici e per le aziende si parla di affitto, dobbiamo considerare che il credito di imposta deve essere comunque riferito all’intero canone corrisposto (terreni e fabbricati). Si esclude che questa fattispecie rientri nell’affitto di azienda che ridurrebbe il credito di imposta dal 60% al 30%.
Altra particolarità riguarda la temporalità dei pagamenti dei canoni. Per i fondi rustici è raro il pagamento del canone con scadenza mensile e anche il pagamento anticipato non è frequente. Il canone viene stabilito su base annua con pagamento a volte per il primo semestre entro la fine del mese di giugno e saldo al termine della annata agraria il 10 novembre di ogni anno.
Per stabilire quindi il canone mensile si dovrà banalmente dividere in dodicesimi il canone annuo e verificare se è avvenuto il pagamento relativamente ai mesi oggetto di agevolazione. Siccome sia la circolare n. 14/E che la risoluzione n. 32/E/2020 che introduce il codice tributo (6920) per l’utilizzo in compensazione, ribadiscono che il credito di imposta scatta dopo il pagamento dei canoni, per i contratti di affitto di fondo rustico se il pagamento dell’affitto del primo semestre avverrà in giugno, sarà consentito all’affittuario usufruire del credito di imposta del 60% con il modello F24 dal mese di luglio.
Altra verifica che devono fare anche gli agricoltori è quella relativa alla riduzione del fatturato e/o dei corrispettivi, in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del 2019. Le imprese agricole rientranti nel reddito agrario devono quindi fare riferimento alle fatture emesse relative alle operazioni effettuate nei predetti mesi. Nel settore agricolo si può verificare il caso della mancanza di fatturato nei mesi primaverili. In presenza di zero contro zero il credito di imposta dovrebbe essere concesso non essendo quantificabile la riduzione.
Scontata la spettanza del credito di imposta alle imprese agricole che svolgono attività eccedenti il reddito agrario come ad esempio le attività agrituristiche e per le società di persone e di capitali operanti nel settore agricolo essendo rientranti nel reddito di impresa. Si ricorda che per le attività agrituristiche stagionali i mesi da prendere a base sono quelli di aprile, maggio e giugno 2020.