Imposte

Credito d’imposta per il Sud, rettifica temporale sempre necessaria

Le Entrate: le modifiche alla programmazione vanno comunicate con un nuovo modello Cim

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di Alessandro Sacrestano

La rettifica della programmazione temporale con cui si eseguono gli investimenti agevolati per il credito d’imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 208/2015 ), da effettuare attraverso l’invio di un nuovo modello Cim, è sempre necessaria, anche se le diramazioni territoriali dell’agenzia delle Entrate avessero dato un’indicazione diversa, in risposta a specifici interpelli.

Resta tuttavia ferma la validità delle compensazioni effettuate, sulla base della comunicazione originaria, con riferimento all’eventuale quota di credito per la quale non sono state segnalate modifiche con la comunicazione rettificativa. Per le restanti, però, bisognerà attendere il nuovo nulla osta dell’Agenzia. Lo ha chiarito l’amministrazione finanziaria con la risposta a consulenza giuridica 1/2020, con cui il Fisco ha ribadito la necessità di adeguarsi alle istruzioni operative fornite con la risoluzione 39/E/2019.

L’Agenzia si pronuncia su impulso di un Ordine professionale, che rileva come, in alcuni casi, imprese beneficiarie del credito d’imposta avessero ricevuto dalle Direzioni regionali competenti per territorio l’assenso a fruire dell’agevolazione pur non presentando alcuna comunicazione telematica di rettifica del piano temporale di esecuzione degli investimenti inizialmente proposto.

I quesiti affrontati
La diversa posizione assunta dal Fisco a livello nazionale con la risoluzione 39/E/2019 ha, però, comportato alcuni problemi operativi per tali imprese. Per far fronte a tali dubbi, l’interpello ha posto all’amministrazione finanziaria quattro diversi quesiti. Con il primo, si è chiesto se l’invio dell’istanza di rettifica, che esponga investimenti di importi pari o minori rispetto alla comunicazione originaria, può far venir meno il diritto alla fruizione del credito di imposta già attribuito.

In seconda battuta, poi, si è chiesto se il beneficiario mantenga o meno la validità del certificato antimafia emesso sulla prima istanza.

Come terzo quesito, è stato chiesto se si applicano alle compensazioni del credito d’imposta, effettuate in base all’avanzamento reale dell’investimento e indicate nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, le sanzioni previste per gli utilizzi indebiti.

Infine, per le compensazioni già effettuate sulla base delle comunicazioni originarie, in cui evidentemente l’anno di sostenimento dei costi non coincide con l’anno di attribuzione del credito di imposta, si domanda se sia possibile trasmettere, a seguito dell’istanza di rettifica del modello Cim, un modello F24 rettificativo per modificare l’anno di riferimento ivi indicato.

Le risposte dell’Agenzia
Al primo quesito, l’Agenzia risponde che la rimodulazione temporale dell’investimento non pregiudica in alcun modo il diritto al credito attribuito.

Sul secondo aspetto, invece, il Fisco chiarisce che non sarà necessario attendere alcuna nuova interrogazione alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (Bdna), se in precedenza si è già ricevuto un nulla osta in corso di validità.

Sul terzo quesito, l’Agenzia ha evidenziato che non è possibile utilizzare il bonus in misura superiore a quella originariamente autorizzata, indicando nel quadro RU la progressione reale degli investimenti, in quanto il sistema automatico di controllo bloccherebbe la compensazione non accettandola. Se il beneficiario ha utilizzato, prima di inviare la rettifica, il bonus indicando come anno di riferimento quello autorizzato a seguito della primitiva istanza, nessuna sanzione sarà applicata, purché il credito sia già maturato al momento della compensazione.

Infine, non è previsto alcun F24 rettificativo per variare l’anno di riferimento della compensazione.

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