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Credito d’imposta per l’aumento di capitale da utilizzare entro il 30 novembre

Agevolazioni

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di Gabriele Ferlito

La domanda

La risoluzione dell’agenzia delle Entrate 46/E/2021 ha istituito il codice tributo per la compensazione nel modello F24 del credito d’imposta, in favore delle società, per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni di cui all’articolo 26, comma 8, del decreto legge 34/2020 (cosiddetto decreto Rilancio). Nella risoluzione si ribadisce che il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 30 novembre 2021. Nel caso concreto, lo scorso 30 giugno 2021 una società ha ricevuto dall’agenzia delle Entrate un avviso sull’importo del credito spettante, il cui utilizzo è però subordinato al completamento delle verifiche di cui al decreto legge 159/2011, e il cui esito sarà oggetto di successiva comunicazione. L’esito a oggi è ancora sconosciuto e quindi non è stato possibile compensare il credito; inoltre, più si attende e più si avvicina il 30 novembre, riducendosi così le occasioni e il periodo in cui utilizzarlo. Se, per assurdo, l’esito arrivasse il 1° dicembre 2021, il credito andrebbe perso? Il discorso varrebbe anche per un eventuale residuo, se al 30 novembre fosse utilizzato solo in parte?
N.G. - Padova

L’articolo 26 del decreto legge 34/2020 (cosiddetto decreto Rilancio) ha introdotto, tra l’altro, un credito d’imposta per le società che aumentano il capitale. Tale agevolazione è finalizzata al rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni. In particolare, è previsto che, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento entro il 30 giugno 2021. La percentuale diventa del 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021. Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione esterna, tramite F24, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento, dopo l’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro la data del 30 novembre 2021. Con riferimento all’utilizzo del credito entro il 30 novembre 2021, a oggi, non sono stati forniti chiarimenti da parte dell’agenzia delle Entrate. Tuttavia, si ritiene che tale termine sia perentorio, con la conseguenza che, salvo eventuali modifiche normative, il credito non utilizzato alla data citata andrà perduto. Questa conclusione è avvalorata dall’analogo trattamento riservato ad altre misure agevolative introdotte per fare fronte all’emergenza sanitaria da Covid-19. Si pensi al credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, ex articolo 120 del decreto legge 34/2020, il cui utilizzo era previsto entro il 30 giugno 2021, pena la perdita del credito stesso.

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