Credito d’imposta limitato a donazioni per gli enti pubblici
Premio fiscale del 65%, con limite del 15% del reddito per le persone e del 5 per mille dei ricavi per le imprese
Il Dl 83/2014, convertito nella legge 106/2014, ha istituito un tax credit del 65% per le erogazioni liberali in denaro. Il beneficio del fisco è riconosciuto «per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza». Nel settore dello spettacolo sono agevolati anche i circuiti di distribuzione, «dei complessi strumentali, delle società concertistiche e corali, dei circhi e degli spettacoli viaggianti». Il bonus vale anche per la realizzazione o il restauro-potenziamento di istituzioni pubbliche che hanno come mission l’attività di spettacolo.
Il credito d’imposta, come detto, è del 65%, ma con un plafond che cambia a seconda di chi effettua la donazione: viene riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile, per le imprese il limite è il 5 per mille dei ricavi annui. Può essere speso in tre quote annuali di pari importo, compensado i debiti erariali e contributivi Il bonus non costituisce reddito ed è neutro ai fini Irap.
La legge 106 vincola il tax credit all’appartenenza pubblica del bene o dell’istituto di cultura. Il premio fiscale è destinato a una erogazione liberale per un bene dello Stato, delle Regioni o degli enti territoriali. È ammesso il caso di un bene pubblico in concessione.
Tuttavia, il perimetro oggettivo del beneficio esclude il privato.
Per questa ragione, proprio in nome della finalità sottesa alla norma - la valorizzazione del patrimonio culturale – si dovrebbe lavorare per estendere l’agevolazione dell’art bonus anche a soggetti privati, quali ad esempio associazioni e fondazioni, detentori di beni culturali privati riconosciuti di interesse dal ministero della Cultura.
Con riferimento al mondo dello spettacolo l’accesso al tax credit è concesso anche ai privati limitatamente ai soggetti finanziati dal Fondo unico dello spettacolo (Fus) quali, ad esempio, teatri nazionali, istituzioni concertistico-orchestrali, imprese e centri di produzione. Da qui si potrebbe prendere le mosse per estendere la misura anche ad altri operatori non destinatari del Fus.
D’altro canto, la disciplina della tutela e valorizzazione dei beni culturali, contenuta nel Codice (Dlgs 42/2004), riflette il principio costituzionale sancito dall’articolo 9, volto a tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione, senza alcun distinzione.
Non è un caso se numerosi sono stati i disegni di legge presentati nelle diverse legislatura con cui si è cercato di estendere la portata applicativa dell’Art bonus ammettendo al tax credit anche interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni immobili e mobili appartenenti a persone giuridiche private che presentino interesse artistico e storico.
C’è sicuramente il problema di trovare le risorse per garantire il maggiore raggio d’azione dell’art bonus e di verificare che lo strumento continui a garantire affidabilità e trasparenza nei confronti di chi dona e, in generale, della collettività.