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Credito d’imposta non energivore, il calcolo con i sussidi per il fotovoltaico

Il costo per l’acquisto della componente energetica nei due trimestri di riferimento si calcola escludendo le imposte versate e detraendo il valore di eventuali sussidi ricevuti

Stefano Mazzocchi

La domanda

Un’impresa dotata di impianto fotovoltaico riceve dal Gse due forme di incentivo: contributo in conto energia e scambio sul posto. Il contributo conto energia è un incentivo sull’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico, che viene erogato indipendentemente dall’energia consumata, pertanto non è un rimborso sui consumi e prevede un importo fisso mensile e un conguaglio a fine anno.Il servizio di scambio sul posto (Ssp) è una particolare forma di autoconsumo in sito che consente di compensare l’energia elettrica prodotta e immessa in rete in un certo momento con quella prelevata e consumata in un momento differente da quello in cui avviene la produzione. È una sorta di rimborso sull’energia immessa in rete, considerando l’energia prelevata dalla rete quando l’energia prodotta dall’impianto non era sufficiente. Queste forme di incentivo sono considerate sussidi da portare in riduzione del costo medio per kWh della componente energia elettrica ai fini della verifica del presupposto del credito d’imposta? In caso affermativo, è possibile avere un’esemplificazione su come operare tale riduzione? Si consideri che nel caso dello Ssp il Gse non specifica per quanti kW viene erogato l’incentivo.B. B. - Pordenone

In merito alla rilevanza dei sussidi nel calcolo del costo medio, l’agenzia delle Entrate ha precisato che la disciplina riguardante le imprese “energivore” e “non energivore” prevede, ai fini del calcolo del costo medio, che i costi per kWh per la componente energia elettrica siano determinati al netto delle imposte e degli eventuali sussidi (circolare 25/2022, paragrafo 2.7). Tale ultima modalità, normativamente prevista solo con riferimento alla verifica dell’incremento del costo medio come requisito di accesso al beneficio, dev’essere interpretata nel senso che il raffronto tra il costo medio dei due trimestri di riferimento debba avvenire avendo riguardo al costo sostenuto per l’acquisto della componente energetica, senza tener conto delle imposte eventualmente versate (già comprese in fattura in una diversa categoria di voci) e detraendo dallo stesso il valore di eventuali sussidi ricevuti. Alla luce di quanto precede, si ritiene che nel caso in esame i sussidi in parola debbano essere detratti dal costo sostenuto per l’acquisto della componente energetica.

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